COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA DI TERZA CATEGORIA 26 Stagione Sportiva 2011/2012 reclamo Asd Ponte 2000 Avverso Le Seguenti Sanzioni – Ruggiero Assunto Inibizione Fino Al 26112011 – Incerpi Filippo Squalifica Fino Al 2612012 – Buciunu Samuele Squalifica Per 6 Gg – Romani Emiliano Squalifica Per 4 Gg (C.U. N° 15 Del 12102011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA DI TERZA CATEGORIA
26 Stagione Sportiva 2011/2012 reclamo Asd Ponte 2000 Avverso Le Seguenti Sanzioni
- Ruggiero Assunto Inibizione Fino Al 26112011
- Incerpi Filippo Squalifica Fino Al 2612012
- Buciunu Samuele Squalifica Per 6 Gg
- Romani Emiliano Squalifica Per 4 Gg (C.U. N° 15 Del 12102011)
Reclama la ASD Ponte 2000 avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale di Pistoia con le seguenti motivazioni:
Per il Ruggiero:” Per offese e minacce reiterate nei confronti del D.G. a fine gara”.
Per il Romani:” Per offese e minacce reiterate nei confronti del D.G. a fine gara ”.
Per l’Incerpi: “A fine gara sputava volontariamente verso il D.G. in segno di disprezzo senza colpirlo. Di poi lo offendeva reiteratamente”.
Per il Buciuni: “Espulso per offese al D.G. a fine gara lo minacciava, si poneva poi di fronte alla porta del D.G. impedendogli di entrare reiterando pesantemente le offese e le minacce”.
Reclama la società, contestando gli episodi, ammessi in parte nella loro dinamica, ma contestando che tali episodi possano essere riconducibili ad intenti violenti o lesivi lamenta inoltre che, per gare di coppa siano irrogate sanzioni a tempo estremamente penalizzanti.
In punto di diritto contesta al primo giudice l’errata applicazione dell’art. 16 CGS non tenendo conto delle attenuanti.
Allega infine decisioni di altri G.S. di altri comitati che, a dire della reclamante, hanno sanzionato episodi più gravi con sanzioni più miti.
La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante nella udienza del 18112011, decide di respingere il reclamo stesso.
Gli episodi contestati ai tesserati sia dirigenti che calciatori, seppure rientranti in quelli che avvengono purtroppo assai di frequente sui campi di calcio, tendono sostanzialmente a ledere la dignità arbitrale.
I comportamenti di tutti i tesserati vengono confermati dal D.G. nel supplemento di rapporto, e, le sanzioni comminate sono quelle usualmente irrogate nei casi di specie, a poco rilevando come altri giudici (ed addirittura di altri Comitati) abbiano statuito in modo diverso (è principio generale quello dell’autonomia dei giudici).
Unico episodio che avrebbe potuto essere addirittura sanzionato più pesantemente, secondo i parametri di questa commissione, è quello dell’Incerpi.
Di norma per lo sputo sono state emesse sanzioni dai sei mesi ad un anno di squalifica (a seconda se lo sputo ha colpito o meno), ed in questo caso solo la sensazione avuta dal D.G. ed il suo corretto riportare sia nel referto sia nel supplemento tale sensazione di aver percepito il gesto come un segno di disprezzo, più che una volontà lesiva, ha indotto il primo giudice ad irrogare sanzione più mite, ma sempre rapportata alla gravità del gesto.
Non sono infatti tollerabili, e lo sono sempre meno, episodi che, platealmente, mettano in discussione, l’autorità e la dignità del D.G..
Gli atteggiamenti di aperta sfida e di dissenso, non formulato nelle giuste maniere, devono essere severamente sanzionati, proprio perchè un insano spirito emulativo possa far proliferare tali episodi.
Analogamente il fatto che certi episodi siano spesso effettuati in gare di coppa (o addirittura in tornei), fa ritenere come si ritenga che tali competizioni siano quasi un ambito a sè stante ove si possa fare qualsiasi cosa tanto “la squalifica si sconta in coppa”.
Se tale principio, sancito dall’ordinamento sportivo, è valido per la squalifica di una o due gare, non può esserlo per sanzioni più severe che, se applicate solo per le gare di coppa, non risulterebbero afflittive, nè sarebbero di esempio per la categoria.
Il principio di afflittività della sanzione è pertanto alla base delle sanzioni inflitte, nè più nè meno che se tali episodi, anzichè essere stati commessi in coppa, fossero stati commessi in campionato.
Anche in ordine ai precedenti citati, che la C.D. ben conosce, bisogna rilevare come l’autonomia del Giudice sia principio basilare di ogni ordinamento, e l’uniformità di sanzione può essere, non pretesa, ma auspicata, solo dal medesimo giudice.
Alla luce delle considerazioni ante svolte tali sanzioni appaiono congrue e ben commisurate ai fatti.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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