COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 42 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo in sede di gravame avanti alla C.D.T.T. da parte della Polisportiva Real Cerretese avverso la decisione del G.S. del C.R.T. il quale, ritenuta la predetta società responsabile della non effettuazione della gara Real Cerretese – Guardistallo Montescudaio in programma il 23/10/2011 e valida per il campionato di Promozione, ha sancito la perdita della gara con il risultato di 0-3 nei confronti della prima.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 42 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo in sede di gravame avanti alla C.D.T.T. da parte della Polisportiva Real Cerretese avverso la decisione del G.S. del C.R.T. il quale, ritenuta la predetta società responsabile della non effettuazione della gara Real Cerretese – Guardistallo Montescudaio in programma il 23/10/2011 e valida per il campionato di Promozione, ha sancito la perdita della gara con il risultato di 0-3 nei confronti della prima. La decisione del G.S. viene riportata integralmente. “RECLAMO DELLA POL. REAL CERRETESE A.S.D. AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA POL. REAL CERRETESE A.S.D./U.S.D. GUARDISTALLO MONTESCUDAIO DEL 23.10.2011 -Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 23 del 27.1.2011; -si appella a questo Giudice la Pol. Real Cerretese A.S.D. e dopo aver evidenziato che il proprio campo di gioco era stato periziato dalla competente autorita' federale nel luglio 2011, espone che l'arbitro dopo aver invitato la societa' a provvedere alla sistemazione delle due porte, avendone lo stesso rilevato che la distanza del palo trasversale da terra non era di m. 2,44 come stabilito dal regolamento, non aveva comunque ingiustificatamente dato inizio alla gara nonostante che la dirigenza locale avesse adempiuto celermente e nel tempo concesso all'opera di ripristino della regolare altezza. Chiede quindi che venga disposta la ripetizione della gara. Il reclamo non e' fondato e non merita accoglimento. Ritiene questo G.S.T. che la materia del contendere debba restringersi al controllo delle disposizioni regolamentari in materia di regolarita' del campo di gioco. Fermo restando che il verbale di omologazione e' un requisito di legittimita' almeno iniziale, in quanto appare innegabile che la possibile modifica -per gli eventi piu'vari- del medesimo sia circostanza storica da accertare volta per volta, ove sia stata proposta la riserva scritta prima della gara, alla quale le norme regolamentari subordinano addirittura la reclamabilita' del corretto svolgimento della gara stessa. Che tale accertamento sia sempre richiedibile all'arbitro e' confermato dalla decisione ufficiale della F.I.G.C. ad integrazione della Regola 1 del Regolamento di Gioco, secondo la quale 'Le societa' ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarita' del terreno'; non altrimenti che a garanzia del controllo spettante alla societa' ospitata, tale decisione potrebbe interpretarsi. Pertanto, alla presentazione della citata riserva scritta, l'arbitro e' tenuto ad effettuare le opportune misurazioni, con il duplice scopo: a) di controllare la regolarita' delle dimensioni; b) di consentire, ove il controllo sia negativo, la regolarizzazione da parte della societa' obbligata, la quale evidentemente puo' all'uopo impiegare tutto il tempo massimo d'attesa, che le norme vigenti le attribuiscono.Quindi da un lato la presenza di un verbale di collaudo(ancorche' recante misure conformi a quelle stabilite dalla F.I.G.C.) non impedisce la presentazione della riserva, che non puo' in base ad esso essere elusa; dall'altro, tale presentazione vincola l'arbitro ad un comportamento ineludibile, proprio perche' finalizzato al duplice scopo di cui sopra. Nel caso in esame, il Direttore di gara, cui la riserva e' stata consegnata, e' pacifico che abbia effettuato la necessaria misurazione, con cio' per un verso constatando che effettivamente (come parrebbe ammettere la stessa reclamante) le porte difettavano in altezza le dimensioni stabilite dalle citate decisioni ufficiali; e, per l'altro, dando alla societa' ospitante la possibilita' di provvedere alla regolarizzazione. A cio' pero' non si era provveduto in quanto allo scadere del tempo dato a disposizione la Societa' Pol. Real Cerretese A.S.D. aveva '... praticato dei solchi sul terreno...' per cui il D.G. alla presenza dei capitani e degli assistenti aveva '... ritenuto irregolare e pericoloso il terreno di gioco, constatando che la societa' ospitante non fosse in condizione di poter regolarizzare in tempo adeguato anche la questione della pendenza come prevista dal regolamento.' Ritiene quindi questo Giudice come non si possa affermare che, il comportamento dell'Ufficiale di gara sia stato poco rispettoso dei regolamenti, atteso che per tali specifici fatti e per il giudizio inerente la loro rilevanza ai fini della possibilita' di effettuazione dell'incontro, giudice insindacabile e' proprio e solamente l'arbitro, il quale, in siffatte contingenze, esercita un potere tecnico discrezionale a lui riservato in modo esclusivo. Il proposto reclamo deve essere quindi rigettato, con conseguente addebito della tassa. Della comprovata irregolarita' - decisamente influente sul mancato regolare svolgimento della gara - deve essere quindi tenuta responsabile la societa' ospitante, per cui alla Pol. Real Cerretese A.S.D. di Cerreto Guidi (Firenze) deve infliggersi la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone l'addebito della tassa.” Avverso la succitata decisione la società Real Cerretese propone appello avanti alla C.D.T.T. al fine di vedere accogliere le conclusioni che il Collegio ritiene opportuno riportare testualmente per una migliore comprensione dell’istanza: ”Chiede pertanto la riforma del giudizio di I° grado nella misura di: I fatti così rivalutati consentono, dunque, di insistere affinchè l’Eccellentissima Commissione Disciplinare, in riforma dell’impugnata decisione, voglia disporre l’effettuazione della gara ovvero ridurre la sanzione entro termini di effettiva equità”. Chiede di essere presente all’udienza di discussione. A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante pone il seguente ordine di motivazioni: -La società ha fatto tutto quanto in suo potere al fine di ripristinare la regolarità dell’altezza dei pali delle porte rispetto al terreno entro i termini e secondo le modalità richieste dal D.G. -La decisione dell’arbitro di non iniziare la gara per motivi di sicurezza, nonostante fosse stato rimosso il motivo di irregolarità, appare assolutamente ingiustificata in quanto, svolgendosi i campionati per lo più nel periodo invernale, nella maggioranza dei casi le gare vengono disputate su terreni potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli atleti. -La società Real Cerretese aveva ricevuto pochi mesi prima della gara una verifica da parte degl’Organi Federali relativamente alla regolarità dell’impianto sportivo senza che i predetti avessero riscontrato problematiche di sorta. Pone pertanto il dubbio circa la regolarità delle misurazioni oggetto del gravame ovvero che una delle due potesse essere errata. La società, confidando nella correttezza delle misurazioni effettuate in sede di controllo non ha provveduto a reiterare lo stesso con il risultato che, alla verifica dell’arbitro, le misure non sono risultate idonee tradendo la tutela dell’affidamento dell’odierna reclamante. Sul punto quindi invoca la sua più assoluta buona fede. -In punto di diritto si richiama al disposto dell’art. 17 comma 1 del C.G.S in tema di “particolare tenuità” il che legittimerebbe l’adozione delle sanzioni di cui all’art. 18 comma 1 del medesimo codice. In data 25/11/2011, presenti un dirigente delegato della società e l’Avv. Federico Bagattini, legale nominato dalla stessa, si è tenuto il dibattimento. L’Avv. Bagattini ha sostanzialmente confermato il contenuto del reclamo ribadendo l’avvenuto controllo dell’impianto sportivo da parte degli Organi preposti solo alcune settimane prima dei fatti oggetto del gravame, senza che gli stessi avessero rilevato anomalie. Indica come inspiegabile la diversa misurazione arbitrale invocando la perfetta buona fede della sua assistita oltre alla mancanza di eventi particolari che possano avere modificato lo stato dei luoghi. Da ciò sottolinea come una delle due misurazioni deve essere errata ed invoca la tutela dell’affidamento. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La decisione assunta dal G.S. appare assolutamente ineccepibile sia in fatto che in diritto oltre che chiara ed esplicita nella motivazione. Le doglianze della reclamante non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto labili in fatto ed errate in diritto. In fatto. In ordine alla regolarità delle misurazioni dell’altezza dei pali delle porte da terra, la reclamante cerca di innescare il dubbio di una errato calcolo delle stesse in una delle due occasioni in cui le stesse sono state effettuate e quindi invocando il concetto di tutela dell’affidamento, intende impostare la propria difesa mediante l’applicazione del favor rei. Il Collegio ritiene tale strategia non condivisibile. Le misurazioni effettuate durante il sopralluogo da parte degl’Organi della Federazione, nel momento in cui sono state poste in essere, erano sicuramente corrette e ciò lo si deduce dalla mancanza di contestazioni da parte dell’odierna reclamante; infatti, non è pensabile che nel momento in cui le stesse sono state effettuate nessun dirigente della società fosse presente anche al solo fine accompagnatorio. Non solo, ma anche nel caso, non creduto, di un esame dei luoghi in perfetta solitudine da parte degli accertatori, non vi è contestazione alcuna in sede postuma da parte della società Real Cerretese. Tuttavia anche le misurazioni effettuate prima dell’inizio della gara che ci occupa, che hanno portato al riscontro della non regolarità dell’altezza dei pali delle porte dal suolo, sono risultate corrette, tanto è vero che la società ospitante ha cercato di porre rimedio alla predetta situazione. Anche in questo caso non vi è in atti alcuna contestazione di sorta ed il tentativo di sanatoria da parte della società, in ordine alla situazione di fatto, conferma lo stato non regolare del terreno di gioco. Pertanto, al fine di chiarire cosa possa essere successo, medio tempore, tanto da determinare il cambiamento della situazione di fatto, occorre partire da questi dati incontrovertibili. La reclamante non lo sa spiegare e, simpaticamente, oppone la mancanza di eventi meteorologicamente traumatici nel periodo. Il concetto appare puerile e non degno di ulteriori commenti in quanto, ad esempio, è sufficiente l’aggiunta, anche inconsapevole, di terra nella zona delle porte, luoghi notoriamente molto calpestati, a fare innalzare il terreno tanto da squilibrare l’altezza delle porte da terra. Ad ogni buon conto, qualunque sia stata la causa del cambiamento dello stato dei luoghi, la responsabilità della loro manutenzione ricade sulla società ospitante. Diritto. La decisione dell’arbitro appare chiara, ineccepibile e determinante stante il suo ruolo di primo giudice in campo. A lui spetta la decisione in ordine alla regolarità del terreno di gioco a seguito della riserva scritta formulata dalla società che ne ha interesse ed a lui spetta la decisione circa l’effettuazione della gara in presenza di elementi o fattori che possano inficiarne la regolarità, anche rispetto alla potenzialità di situazioni pericolose. Ad ogni buon conto, nell’immediato, la società oggi reclamante, nella persona del suo capitano, non ha provveduto a contestare l’assunto arbitrale, salvo inoltrare, nella tarda serata (ore 20,04) del 23/10/2011, un preannuncio di reclamo al G.S. Orbene, se la situazione era giudicata regolare, tanto da permettere l’inizio della gara, per quanto possa valere una contestazione di parte rispetto alla decisione dell’arbitro che è sovrana, questa deve essere fatta presente nell’immediato, se non altro a futura memoria. Nulla di tutto ciò è avvenuto a conferma della condivisione dell’operato dell’arbitro da parte del capitano della squadra che in quel momento rappresentava la società in campo. Sempre in punto di diritto, il Collegio rileva un’evidente incompletezza e genericità in ordine alle conclusioni formulate dalla reclamante. Infatti, se in via principale chiede l’effettuazione della gara non disputata con relativa cassazione della decisione di primo grado, in via sussidiaria formula un’istanza di riduzione della sanzione “entro termini di equità”. La dicitura appare sibillina poggiando forse in modo esagerato sul noto concetto iura novit curia. Se così è, il Collegio dovrà fare riferimento a quanto evidenziato nel testo del reclamo ove si chiede di configurare la condotta della reclamate fra i casi di particolare tenuità di cui all’art.17 comma 1 del C.G.S. con adozione delle sanzioni di cui all’art. 18 comma 1 del C.G.S. Il riferimento alle norme citate è errato L’art. 17 comma 1 del C.G.S. nella parte in cui recita “se il fatto o la situazione è di particolare tenuità” si riferisce a violazioni inerenti a fatti imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società e non certamente al caso di specie. Va da se che anche il riferimento al successivo art. 18 comma 1 del C.G.S appare quantomeno inopportuno. La lettura completa dell’art. 17 comma 1 del C.G.S. e non un’estrapolazione parziale del testo a seconda della convenienza, non può che dirigersi nel senso indicato dal Collegio. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tessa.
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