COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 28 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 Reclamo della società A.S.D. Poveromo Calcio avverso la seguente decisione del G.S. che si riporta per esteso al fine di una migliore comprensione: “RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO TERRAROSSA AVVERSO REGOLARITA’ GARA A.S.D. ATLETICO TERRAROSSA/A.S.D. POVEROMO DEL 18.9.2011 (0-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 28 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 Reclamo della società A.S.D. Poveromo Calcio avverso la seguente decisione del G.S. che si riporta per esteso al fine di una migliore comprensione: “RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO TERRAROSSA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. ATLETICO TERRAROSSA/A.S.D. POVEROMO DEL 18.9.2011 (0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.14 del 22.9.2011; -ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale l'A.S.D. Atletico Terrarossa lamentando che la societa' A.S.D. Poveromo, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva disatteso nel 2' tempo della gara, la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 5.7.2011, non impiegando i tre calciatori giovani prescritti e violando l'art. 34 bis N.O.I.F.. Il reclamo e' fondato e va accolto. L'art. 34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal vigente art. 17 comma 5/ C.G.S.. Dalla lettura del referto di gara, risulta che al 30' del secondo tempo l'A.S.D. Poveromo ha sostituito il n. 5 Battelli Alessandro, nato il 23.3.1991, con il n.15 Della Pina Jonathan nato il 10.12.1987; la squadra quindi e' rimasta con soli due calciatori 'giovani', violando la normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 5.7.2011 che impone per ogni squadra la presenza contemporanea in campo di n. 2 calciatori nati dopo l'1.1.1989 ed uno nato dopo l'1.1.1990. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Terrarossa di Villafranca in Lunigiana (Massa) ed infligge all'A.S.D. Poveromo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa.” La reclamante, con rituale e tempestivo gravame, impugna le decisione in epigrafe assumendo la mancata ricezione della lettera raccomandata con la quale doveva essere informata della presentazione del reclamo da parte della società Atletico Terrarossa. Da ciò la violazione del disposto di cui all’art. 38 C.G.S. comma 3 con evidente impossibilità di esercizio del diritto di difesa sancito dalla norma predetta. Chiede pertanto la cassazione della decisione del G.S. essendo le disposizioni del codice di rito tassative e perentorie. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo proposto, accoglie parzialmente il gravame con le motivazioni di seguito enunciate. Dalla documentazione in atti emerge che la società Atletico Terrarossa in data 24/09/2011 ha inviato n.2 lettere raccomandate con prova di consegna denominate dal servizio postale con la sigla “1”: una al Giudice Sportivo presso il C.R.T. di Firenze l’altra alla società A.S.D. Poveromo Calcio all’indirizzo di via Madielle n.24 Massa. L’iter postale di quest’ultima, ricostruito dalla segreteria del Collegio, risulta alquanto tortuoso, tanto che, dal documento denominato “prova di consegna” si evince la ricezione del plico in data 05/11/2011. Da quanto finora esposto e provato “per tabulas”, se ne deduce che l’affermazione della reclamante, secondo la quale mai è stata ricevuta la lettera preannunciante il reclamo, non corrisponde al vero. Vero è, invece, che vi è stata la ricezione del plico, tuttavia la stessa non risulta tempestiva al fine della proposizione di eventuali difese da inoltrarsi al G.S. il quale, verificato il rituale invio della copia del reclamo alla controparte, così come statuito dalla norma, ha correttamente emanato il proprio provvedimento pubblicato nel C.U. n.19 del 13/10/2011. In altri termini, nel momento in cui la società Poveromo Calcio è venuta a conoscenza della decisione del G.S. non era ancora in possesso della copia del reclamo pur essendo la stessa stata inviata in data 24/09/2011, nel rispetto dei termini, da parte della società Atletico Terrarossa. La C.D. si è posta quindi il problema del luogo di notifica del documento e, esaminando l’annuario delle Società di Calcio Toscane – Stagione Sportiva 2011-2012 è emerso che la società A.S.D. Poveromo Calcio ha la propria sede in Massa via dei Loghi n.29, ma che il recapito cui inviare la corrispondenza risulta essere sempre in Massa, ma in Via Madielle n.24, ovvero all’indirizzo nel quale la reclamante Atletico Terrarossa ha inviato la missiva. Da quanto esposto pertanto, non può dirsi imputabile alla società Atletico Terrarossa il mancato recapito della lettera in tempo utile per l’esercizio del legittimo diritto di difesa da parte della società Poveromo Calcio neanche in punto di errata indicazione dell’indirizzo. D’altro canto, mutuando dalla giustizia civile ordinaria, la notifica si perfeziona, per quanto concerne il notificante, con la consegna del plico al notificatore che, nel caso di specie, risulta essere Poste Italiane. Né può essere imputato alla società Atletico Terrarossa la non corretta notifica in virtù del mancato invio della lettera alla sede legale della società controparte in quanto, come emerge chiaramente dall’annuario citato, vi è una chiara elezione di domicilio per quanto attiene il recapito della posta e l’indirizzo in atti risulta essere corrispondente a quello collazionato dalla prima. Se ne deduce pertanto che la mancata notifica in tempo utile è fatto da imputarsi unicamente ad un terzo estraneo ai fatti del giudizio. Il Collegio, per eccesso di scrupolo e massima garanzia per le società, ha inoltre provveduto ad un’interrogazione presso la Banca Dati del C.R.T. (AS 400) dal titolo “riepilogo richieste iscrizione campionati” per la stagione sportiva 2011/2012. Orbene, dalla scheda relativa alla società A.S.D. Poveromo Calcio, risulta un unico indirizzo ovvero quello della sede legale, in via del Loghi n. 29 Massa presso la sig.ra Veschi Rosa Presidente del sodalizio. Tale discrasia, alla quale la C.D. sollecita un immediato rimedio, può provocare dubbi circa la reale ubicazione delle sedi societarie tanto da porre in essere conflitti e contenziosi fra le stesse che invece devono essere ridotti al minimo qualora non risulti possibile una loro eliminazione. Sul punto comunque, è parere del Collegio, che il documento al quale le società devono fare riferimento non può che essere il sistema meccanografico detenuto presso il C.R.T. denominato AS 400 ove sono inseriti i loro dati ufficiali. Pertanto, le società, devono fare riferimento unicamente a tale sistema informativo in quanto l’Annuario non può essere considerato documento ufficiale stante la possibilità per quest’ultime di intervenire direttamente sul sistema al fine di modificare/aggiornare i dati ad esse relativi. Va da se che la responsabilità della presenza di dati non corretti può causare, come nel caso di specie, confusione per i soggetti che vi accedono ed è per questo che il Collegio auspica un’eliminazione dell’Annuario o una sua modifica nel senso di impedire la possibilità di intervento sulle informazioni ivi presenti da parte di soggetti estranei al C.R.T. Soltanto in questa seconda ipotesi l’Annuario potrebbe diventare a sua volta strumento ufficiale di consultazione. Quanto pronunciato pertanto, deve servire per il futuro quale monito interpretativo per le società in quanto l’Annuario non verrà considerato strumento ufficiale se non apportate le modifiche di cui sopra. Da quanto esposto il Collegio rileva che la discrasia presente nei sistemi d’informazione, unitamente all’iter anomalo di notificazione per fatto di terzo, ha sicuramente indotto in errore scusabile la società Atletico Terrarossa. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il gravame della società Poveromo Calcio relativamente alla mancata possibilità di esperire controdeduzioni al reclamo presentato al G.S. dalla società Atletico Terrarossa. Rilevata comunque la regolarità dell’iter procedurale posto in essere dalla società Atletico Terrarossa in tema di invio della lettera raccomandata normativamente prevista per il caso di specie, con le specificazioni di cui in parte motiva ed essendo la mancata notifica in tempo utile all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’odierna reclamante non imputabile alla prima, bensì a fatto di terzo, rimette gli atti al G.S. cassando la decisione impugnata. Concede alla società Poveromo Calcio, in linea con il disposto di cui all’art.38 comma 3 del C.G.S., il termine di giorni tre, decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione nel C.U. del C.R.T., al fine di presentare le proprie controdeduzioni al reclamo posto in essere dalla società Atletico Terrarossa. Dispone il non addebito della tassa di gravame.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it