COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Pacini Gianluca, Presidente dell’A.C. Maliseti per violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del C.G.S.; – della Società A.C. Maliseti per la responsabilità diretta ex artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, in conseguenza di quanto addebitato al Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 13 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Pacini Gianluca, Presidente dell’A.C. Maliseti per violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del C.G.S.; - della Società A.C. Maliseti per la responsabilità diretta ex artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, in conseguenza di quanto addebitato al Presidente. A seguito della pubblicazione sul C.U. del C.R.Toscana di un complesso provvedimento, assunto a stralcio da questa Commissione nei confronti di una pluralità di Società e di Tesserati, il Signor Gianluca Pacini rilasciava, ad un quotidiano a tiratura nazionale oltre che regionale, un’intervista con la quale metteva in dubbio il carattere di terzietà degli Organi della Disciplina Sportiva, oltre ad adombrare pesanti interferenze di Organi Federali nello svolgimento dei campionati con riferimento specifico alla Società da lui rappresentata. Il carattere delle affermazioni rese e delle espressioni usate determinava questa Commissione a trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio inquirente acquisita la necessaria documentazione ha posto in essere il provvedimento di cui oggi si discute. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti: Il Presidente dell’ A.C. Maliseti, Signor Gianluca Pacini in proprio e quale rappresentante della Società A.C. Maliseti Per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, ritenuto che quanto addebitato risulta chiaramente accertato dalla copia dell’intervista rilasciata in data 1 luglio 2010 ed acquisita agli atti, afferma che è di palmare evidenza la violazione del disposto degli articoli del C.G.S. posti a base delle contestazioni. Si sofferma, in particolare, sulla gravità dell’ ultima delle affermazioni con la quale si chiamano in causa diversi e distinti Organi Federali. Chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - al Presidente Pacini Gianluca l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società presieduta dal medesimo tesserato, l’ammenda di € 600,00 (seicento). Il soggetto deferito, chiamato ad intervenire, precisa che le dichiarazioni rese sono state, il giorno successivo, rettificate e comunque egli a quella data (1 luglio) non rivestiva alcun incarico all’interno della Società. Ritiene che le dichiarazioni riportate siano state ampliate in sede di redazione dell’articolo. Chiuso il dibattimento la Commissione, riunita in Camera di Consiglio, così decide. La lesività delle dichiarazioni rese dal Pacini emerge dalla lettura del testo dell’intervista nella quale le sue parole risultano virgolettate e, per ciò stesso, da ritenersi quelle esattamente pronunciate dall’intervistato. Il Pacini infatti, oltre a lamentare, infondatamente, che non sono stati rispettati tutti i termini procedurali previsti dalla normativa, e di non aver avuto tempo, quindi, per preparare la difesa, ritiene che “…la Federazione avesse già deciso di stangare tutti…” con ciò mettendo in dubbio il carattere di indipendenza e terzietà degli Organi della Giustizia Sportiva. Ritiene di rilevare la Commissione come il Pacini, con riferimento alla lamentata carenza di tempo a disposizione abbia, in occasione del deferimento oggetto dell’intervista, richiesto di definire il contesto con l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S., beneficiando della riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale con ciò ovviamente rinunciando al dibattimento. Circa la difesa qui opposta, il Collegio deve precisare che l’articolo di stampa recante la data del 2 luglio non costituisce né rettifica né smentita della dichiarazioni in precedenza rilasciate e pubblicate. Per quanto riguarda infine il non appartenere più alla compagine sociale alla data del primo luglio,il fatto , non costituisce esimente rilevandosi che le dichiarazioni sono state rese nel periodo 28 giugno 30 giugno con pubblicazione sulla stampa del 1 luglio, ovvero mentre il Pacini rivestiva la carica di Presidente. Singolare appare infine la circostanza che il deferito dopo una pausa per la stagione sportiva 2010/2011, periodo durante il quale era inibito, abbia ripreso la propria attività di Presidente. Tuttavia, ritenuto che le dichiarazioni rese in data 2 luglio costituiscano un’attenuazione di quanto affermato in precedenza, il Collegio ritiene di dover mitigare le richieste della Procura Federale. P.Q.M. la C.D.T.T., accogliendo il deferimento proposto irroga le seguenti sanzioni: - al tesserato Gianluca Pacini, Presidente dell’A.C. Maliseti, la inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società A.C. Maliseti l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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