COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 46 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da Veterani Montecatini Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato l’ammenda di € 90,00, e ha squalificato il sig. Pieraccini Ronnj per 3 gare e il sig. Pacini Emiliano fino al 16.12.2011. C.U. N° 27 del 17.11.2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
46 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da Veterani Montecatini Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato l’ammenda di € 90,00, e ha squalificato il sig. Pieraccini Ronnj per 3 gare e il sig. Pacini Emiliano fino al 16.12.2011. C.U. N° 27 del 17.11.2011
Il G.S. comminava le seguenti squalifiche:
€ 90,00 alla società per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.
N°3 gare al calciatore Pieraccini Ronnj per aver offeso il D.G. e un calciatore avversario
Fino al 16.12.2011 all’allenatore Pacini Emiliano.
Propone oggi reclamo la società Veterani Montecatini Calcio.
L’atto inviato a questo Collegio si ritiene essere al limite della legittimità per difetto di motivazione.
In particolare, nel gravame si precisa che viene proposto “formale reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive del calciatore Pieraccini Ronnj”. Dopodichè non sviluppa alcun argomento difensivo se non la negazione dell’offesa all’arbitro.
Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione.
Nel corpo del reclamo vengono altresì svolte varie considerazioni sul comportamento dell’allenatore Pacini Emiliano.
Il Collegio, quindi, si è posto la domanda se intenzione della società fosse anche quella di reclamare avverso l’ammenda, e soprattutto contro la squalifica del Pacini.
Ritiene la C.D.T., che anche qualora fosse stata anche questa l’intenzione della società, quanto comminato in termini di sanzione all’allenatore non sia comunque reclamabile trattandosi durata inferiore al minimo (cfr. Art. 45 comma 3 lett. B), e mancando comunque qualsiasi motivazione in ordine all’ammenda..
Si ritiene, quindi, che il reclamo possa essere preso in esame come tale solo con riferimento al calciatore Pieraccini Ronnj.
Le scarse argomentazioni svolte dalla società vengono confutate dal supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori al D.G., il quale conferma gli episodi ascritti.
Quanto sopra, quindi, fa ritenere la sanzione del Primo Giudice correttamente irrogata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo per la posizione del calciatore Pieraccini Ronnj. Per quanto occorrer possa, non prende in esame la squalifica del Pacini e l’ammenda comminata.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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