COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 45 Stagione Sportiva 2011/2012 reclamo U.S. Crespina Avverso Ammenda Di € 1.300,00 (.C.U. N° 24 Del 4112011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 45 Stagione Sportiva 2011/2012 reclamo U.S. Crespina Avverso Ammenda Di € 1.300,00 (.C.U. N° 24 Del 4112011) Propone rituale reclamo l’U.S. Crespina avverso la sanzione pecuniaria in oggetto comminata dal G.S.T. Toscano per comportamento del pubblico con la seguente motivazione: “ Per contegno offensivo e minacciosa verso il D.G.. Per lancio di un sasso che colpisce l’arbitro ad un gomito provocandogli forte dolore e causando la sospensione momentanea della gara. A fine gara, tesserati non identificati, colpivano lo spogliatoio dell’arbitro. Per offese al D.G. allorchè questi abbandonava l’impianto sportivo”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, contesta la decisione mettendo in dubbio tutta la minuziosa descrizione fatta dall’arbitro del comportamento del pubblico; in particolare contesta che vi sia stata sospensione della gara per l’episodio del lancio del sasso e che a fine gara fuori dall’impianto alcune persone abbiano reiterato le offese. Sottolinea infine come il pubblico del Crespina si sia sempre comportato correttamente nella presente e nelle precedenti stagioni sportive. Tali difese venivano reiterate dal Presidente all’udienza del 9122011. La C.D. esaminato il reclamo ed acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo stesso. Nel supplemento l’arbitro conferma quanto già riportato nel rapporto di gara, ma precisa che l’essere stato colpito dal sasso non ha comportato la sospensione della partita, precisando che il lancio era avvenuto a gioco fermo ed egli aveva solo ritardato la ripresa del gioco per poter individuare tra il pubblico l’autore del lancio. Considerato che il primo Giudice aveva comminato sanzione pecuniaria con motivazione nella quale l’essere stata la gara sospesa era, a ragione, considerata una aggravante nel contesto della motivazione, considerato altresì che il D.G. nel supplemento ha effettuato una correzione affermando di “aver erroneamente” affermato che la gara era stata momentaneamente sospesa, la sanzione va ridotta di conseguenza. Peraltro la gravità del comportamento del pubblico, confermata in toto dal D.G., e la pericolosità della situazione nonchè del lancio del sasso che ha provocato dolore al D.G. consigliano di ridurre in modo lieve la sanzione. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 1.000,00, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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