COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 60 / stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dalla A.S.D. Ludus 90 avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Bonifacio Emanuele. (C.U. n. 28/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
60 / stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dalla A.S.D. Ludus 90 avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Bonifacio Emanuele.
(C.U. n. 28/2012).
L’esame del rapporto della gara Ludus 90/ Londa 1974 ha indotto il G.S.T. Toscana a squalificare per tre giornate il calciatore Bonifacio Emanuele “per condotta violenta nei confronti di un avversario”.
Il provvedimento viene impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore la quale definendo “scomposto” l’intervento chiede di ridurre la sanzione adottata.
A maggior sostegno della richiesta la reclamante rileva che il calciatore oggetto della violenza ha ripreso immediatamente a giocare non avendo riportato danni fisici.
Il reclamo non può essere accolto.
L’arbitro nel supplemento di rapporto indica la esatta dinamica dei fatti e conferma che il Bonifacio ha colpito il calciatore avversario con un pugno in un momento successivo alla conclusione dell’azione di gioco, pertanto l’atto di violenza risulta perpetrato.
Passando a decisione la C.D.T.T. richiama, come costantemente ribadito, il carattere di prova privilegiata rivestito dagli atti di gara.
Ritiene ancora il Collegio far rilevare come un atto di violenza non è tale solo in virtù delle conseguenze fisiche che possono essere causate costituendo esso una coazione fisica o morale esercitata da un soggetto nei confronti di un altro al di fuori di ogni contesto di gioco.
Si ricorda ancora che nel caso in cui si verifichino danni fisici la normativa in essere (art 19, c. 4, lettera c ) aumenta la sanzione minima da tre a cinque giornate.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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