COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORA 53 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Pol. A. Bellani A.S.D. in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Pisa ha squalificato, fino al 16 aprile 2012, il calciatore Balestri Alessandro. (C.U. n. 23/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORA 53 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Pol. A. Bellani A.S.D. in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Pisa ha squalificato, fino al 16 aprile 2012, il calciatore Balestri Alessandro. (C.U. n. 23/2012). Il reclamo indicato in epigrafe, proposto dalla Polisportiva Bellani in difesa del calciatore Alessandro Balestri, richiama, preliminarmente, precedenti decisioni di questo Collegio per episodi asseritamene eguali a quello in esame. Nel merito, con il giustificare il comportamento del calciatore – peraltro notoriamente corretto a suo dire – per la tensione generatasi in campo a seguito delle intemperanze del pubblico “di casa”, chiede la riduzione della sanzione. L’arbitro, ricevuta copia del reclamo, ha indicato essere stato il comportamento del calciatore nei suoi confronti del tutto volontario, ribadendo ed ampliando la descrizione dell’episodio. Precisa che la mancanza di dolore è stata determinata unicamente dalla posizione del calciatore che, distante circa un metro, avrebbe dovuto, per imprimere forza al colpo, abbassarsi in avanti Nel premettere che le decisioni assunte da questa C.D.T. in diversi procedimenti non costituiscono precedenti vincolanti per essa, dovendo ciascun caso essere inquadrato nel proprio particolare contesto, si osserva che l’episodio di violenza si è indubbiamente verificato, come del resto ammesso dalla stessa reclamante. La decisione del G.S.T. deve essere quindi esaminata unicamente in termini di entità della sanzione irrogata, sanzione che la C.D.T.T. ritiene congrua stante il fatto che l’acclarato gesto di violenza è stato posto in essere nei confronti di un ufficiale di gara del quale, indipendentemente dalle conseguenze, risulta minata l’autorità rivestita sul terreno di gioco. Va da sé che la sanzione sarebbe stata ben più grave ove si fossero verificate in danno del D.G. conseguenze fisiche. P.Q.M. la C.D.T.T.respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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