COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 47 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Sillicagnana Avverso la Squalifica del calciatore Magazzini Nicola Per 5 Gg (C.U. N° 21 Del 17112011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
47 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Sillicagnana Avverso la Squalifica del calciatore Magazzini Nicola Per 5 Gg (C.U. N° 21 Del 17112011)
Propone rituale reclamo La A.s.d. Sillicagnana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Lucca con la seguente motivazione: “Per condotta particolarmente violenta njei confronti di un avversario, tanto da dover essere trasportato al P.S.”.
Reclama la società contestando che il calciatore abbia tenuto condotta violenta, ma che lo scontro è avvenuto per un normale contatto di gioco ancorchè il “gioco pericoloso”.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo.
Nel supplemento l’arbitro, che nel primo rapporto era stato estremamente succinto non descrivendo l’espisodio specifico in modo adeguato fuorviando il giudizio del primo giudice, completa ed integra la descrizione, confermando che il Magazzini pur nella consapevolezza della presenza dell’avversario era entrato in gioco pericoloso ed in modo scomposto provocando il contatto con l’avversario che non abbassava la testa come invece sostenuto dalla reclamante.
Orbene nel caso di specie non si ravvisa nel comportamento del Magazzini niente di più che un intervento in gioco pericoloso particolarmente deciso e meritevole di espulsione con l’aggravante delle conseguenze fisiche per l’avversario.
Conseguentemente non risulta a parere della C.D. applicabile il disposto dell’art. 19 n° 4 lett. C) poichè, nel caso di specie, non trattasi di condotta violenta, ma di gioco violento.
La squalifica va pertanto ridotta a tre gg..
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Magazzini Nicola a tre gg. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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