COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 65 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara River Pieve / Fornoli (2-1) del 27/11/2011. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. C.R.T. N. 29 del 1/12/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 65 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara River Pieve / Fornoli (2-1) del 27/11/2011. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. C.R.T. N. 29 del 1/12/2011. Reclama la società River Pieve avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. Squalifica fino al 1/12/2013 del calciatore Vecchi Francesco (RIVER PIEVE) Espulso per aver offeso il D.G., improvvisamente lo colpiva violentemente all'avambraccio facendo cadere a terra il fischietto. Alla notifica spingeva l'arbitro appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa un metro, calpestando con rabbia il fischietto. Trattenuto dal capitano della squadra avversaria, tentava di divincolarsi dalla presa per venire a contatto con il D.G.. Di poi, nell'atto di lasciare il terreno di gioco offendeva e minacciava ripetutamente il Direttore di Gara, ritardando l'uscita. La reclamante, per mezzo del proprio legale Avv. Masotti, contesta la dinamica dei fatti ed in particolare pone l’accento sui seguenti punti: 1)Il calciatore, al solo fine di evitare l’estrazione del cartellino rosso, ha urtato involontariamente l’avambraccio del D.G. e la lievità del gesto è stata tale che il cartellino non è caduto a terra. 2)Il fatto è da ritenersi privo di intento lesivo e violento e nessuna aggressione è stata posta in essere tanto è vero che al termine della gara il Vecchi si è recato dall’arbitro per scusarsi. 3)Non vi è stato alcun calpestamento del fischietto né azioni dirette a fare indietreggiare l’arbitro. Rileva infine la correttezza del calciatore come individuo e presuppone un animus non sereno dell’arbitro in virtù della situazione di tensione che si era creata in campo. Conclude chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, fornisce con chiarezza la descrizione dei fatti smentendo l’assunto della reclamante. Conferma la caduta del fischietto dovuta al colpo ricevuto dal Vecchi con momentaneo dolore e che l’attrezzo veniva più volte calpestato dal calciatore. Da ciò la necessaria sostituzione con altro di riserva. Conferma la spinta senza che la stessa provocasse dolore, le offese e le minacce. Nega di essere stato preda di un animus non sereno in quanto la gara è stata portata regolarmente a termine. La C.D.T. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. E’ di tutta evidenza che i fatti oggetto di valutazione sono da inquadrare fra quelli di particolare gravità vuoi perché diretti a colpire l’arbitro nella sua parte fisica(spinta) e morale (minacce ed offese), vuoi perché colpendo l’arbitro, con conseguente caduta del fischietto e successivo calpestamento dello stesso, si è inteso colpire il D.G. nella sua figura istituzionale con evidente disdoro per la categoria in particolare ed il Movimento in generale. Da ciò la necessità di una sanzione grave in punto di qualifica. Tuttavia il Collegio ritiene che la quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. sia eccessiva rispetto ai fatti denunciati che, seppure gravi ed assolutamente censurabili, debbono essere ricondotti in una diversa ottica di valutazione. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e dispone la squalifica del calciatore Vecchi Francesco fino al 1/6/2013 cassando la decisione del G.S. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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