COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 58 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 24.11.2011) Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Conti Manuel fino al 24.05.2012 (6 mesi).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
58 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 24.11.2011)
Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Conti Manuel fino al 24.05.2012 (6 mesi).
Con reclamo tempestivamente inviato via e-mail agli Uffici del C.R.T. in data 30.11.2011 la società Monzone 1926, nella persona del Presidente sig. Andreino Fabiani, ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Territoriale ha sanzionato il calciatore, sig. Conti Manuel, con la squalifica a tempo – fino 024 maggio 2012 – perché “espulso per condotta antisportiva, alla notifica offendeva il D.G. cercando di aggredirlo. Trattenuto dai compagni di squadra, cercava di liberarsi per raggiungere ed aggredire l’Arbitro al quale rivolgeva frasi minacciose.
Ritardava infine l'uscita dal terreno di giuoco bestemmiando ed insultando nuovamente il D.G.. A fine gara si rivolgeva nuovamente con contegno irriguardoso al Direttore di Gara e quando quest'ultimo entrava nel proprio spogliatoio il Conti lo seguiva entrandovi anch'esso senza autorizzazione ed offendendo l'Arbitro”.
La reclamante contesta il provvedimento sopraindicato negando il comportamento antisportivo del giocatore, la bestemmia proferita ed il tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro.
A supporto della tesi difensiva precisa che il giocatore in maniera ripetuta, fino ad essere fastidiosa, richiedeva ad alta voce, forse in malo modo, all'arbitro le motivazioni dell'espulsione, reiterando le suddette richieste a fine gara.
Precisa, altresì, che il tono delle sue parole era alto e deciso, che la sua protesta era plateale, sicuramente fuori luogo, ma non per questo minacciosa o finalizzata ad una aggressione.
Per questi motivi, ritiene la sanzione comminata al giocatore severa ed eccessiva, chiedendone una sensibile riduzione.
Il Presidente, infine, conclude il ricorso chiedendo l'audizione per sé e per il giocatore.
All’udienza del 23 dicembre 2011 è comparso il solo Presidente della società Monzone 1926, sig. Andreino Fabiani (e non il giocatore Conti Manuel, al quale peraltro sarebbe stata preclusa la partecipazione alla seduta in quanto il reclamo inviato via e-mail era privo in calce sia del nominativo che della sua sottoscrizione), il quale, previa sanatoria ex art. 33, comma 9 del ricorso inviato via e-mail quindi privo di sottoscrizione, ha insistito per una riduzione della sanzione, ritenendo che i fatti siano stati enfatizzati dal D.G.
La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.
L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “il calciatore Conti Manuel (U.S.D. Monzone 1926) non veniva espulso, come afferma la società nel reclamo, per un'entrata da dietro, ma veniva espulso perché, senza più la possibilità di giocare il pallone, colpiva con un violento calcio alla caviglia un avversario.
Inoltre immediatamente dopo tale fallo, il Conti Manuel si abbassava verso il calciatore avversario colpito a terra dolorante e gli rivolgeva frase offensiva....
Il Conti Manuel non ha mai chiesto spiegazioni riguardo l'espulsione, avvenuta per quanto detto sopra.
Egli alla notifica del cartellino rosso mi insultava, cercava di aggredirmi ma veniva trattenuto dai compagni di squadra dai quali cercava comunque di liberarsi per raggiungermi e aggredirmi.
Nel mentre cercava di liberarsi dai compagni di squadra mi minacciava pesantemente.
Desisteva poi fortunatamente al tentativo di aggredirmi e ritardava l'uscita dal terreno di gioco insultandomi e bestemmiando.
I dirigenti del Monzone 1926 non sono mai intervenuti per placare, invitare ad uscire dal recinto di gioco, accompagnare fuori il Conti Manuel ”.
La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro pone in evidenza il comportamento antisportivo, le offese e le minacce proferite dal calciatore nei confronti dello stesso D.g.
Qualche dubbio permane al Collegio in ordine al lamentato tentativo di aggressione messo in moto dal giocatore.
Sia nel referto gara che nel successivo supplemento di rapporto non sono specificate in modo chiaro e puntuale le circostanze che hanno fatto ritenere all'arbitro di essere oggetto di un tentativo di aggressione da parte del calciatore Conti Manuel.
Manca, in sostanza la specificazione delle modalità concrete, atte a rendere idonea una siffatta ipotesi di addebito a carico del giocatore.
L'arbitro si limita a riportare genericamente in sede di referto che il calciatore “cercava di aggredirmi”.
Peraltro, come affermato dallo stesso D.g. in sede di rapporto gara, il calciatore “desisteva dal tentativo di aggressione e ritardava l'uscita dal terreno di gioco. Al termine della gara, uscito dal recinto di gioco, veniva verso di me e mi diceva ridacchiando: Giacchetta nera, sei contento di avermi buttato fuori? Entrato nello spogliatoio, chiudevo la porta e dopo circa dieci secondi la sentivo riaprire. Subito mi voltavo e vedevo il Conti Manuel...che faceva ingresso nel mio spogliatoio....invitato ad uscire se ne andava sbattendo la porta violentemente”
La suddetta descrizione dei fatti lascia ampi margini di interpretazione su quali fossero le reali intenzioni del giocatore il quale, se avesse veramente voluto porre in essere un'aggressione nei confronti del D.g., avrebbe potuto perfezionarla in due distinti momenti: al momento dell'uscita dal campo di gioco, ovvero nello spogliatoio arbitrale.
Dagli atti non emergono elementi specifici dai quali desumere con certezza che il tentativo di aggressione fosse concreto e non una semplice ipotesi percepita dal D.g.
Per queste ragioni, facendo buona applicazione del principio in “dubio pro reo” il Collegio ritiene doversi escludere il capo di incolpazione relativo al tentativo di aggressione.
Il Collegio alla luce di siffatte considerazioni, riduce la sanzione inflitta al calciatore Conti Manuel al 24.03.2012, ritenendo proporzionata una sanzione nella misura di 4 mesi.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
- Accoglie il reclamo proposto dalla società Monzone 1926;
- Riduce la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Conti Manuel 24.03.2012;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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