COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 57 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Proposto Dall’a.S.D.C. San Giusto Le Bagnese avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il Sig. Borrini Simone fino al 28.02.2012. C.U. N° 24 del 23.11.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 57 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Proposto Dall’a.S.D.C. San Giusto Le Bagnese avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il Sig. Borrini Simone fino al 28.02.2012. C.U. N° 24 del 23.11.2011 Il G.S. squalificava il giocatore Borrini Simone “per aver spintonato sulla spalla, in modo non violento, con entrambe le mani il D.G., facendolo indietreggiare di circa un metro”. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, la quale fornisce la propria versione dei fatti. Nega, la reclamante, qualsiasi intento violento, e asserisce che il calciatore abbia appena toccato il D.G. al solo fine di richiamarne l’attenzione. Ribadisce come a suo avviso la reazione dell’arbitro, in occasione dell’episodio contestato, sia risultata eccessiva per tutte le parti in campo. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e di audizione personale. All’odierna udienza, il rappresentante della società insiste nelle motivazioni evidenziando ancora una volta come la versione del D.G. non corrisponda a quanto accaduto. Conclude come in atti. Nel supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, l’arbitro conferma quanto già descritto nel referto di gara. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente si evidenzia come la reclamante non porti alcun elemento o valutazione concreta a sostegno della propria tesi; le testimonianze di altri soggetti non sono ammesse in questo tipo di giudizio sportivo. Ciò detto, si deve rilevare come quanto descritto dal D.G. appaia chiaro; che poi il gesto del Borrini sia stato inteso come non violento, risulta dagli atti ed è stato recepito dal Primo Giudice. D’altra parte, non può sottacersi come il contatto sia avvenuto alla fine di una corsa del giocatore verso il D.G.., e quindi l’irruenza della corsa unita al contatto può tranquillamente aver causato l’arretramento di un metro del D.G. (si noti come il reclamo sorvoli su quest’aspetto). Infine, evidenzia questo Collegio, come il principio – invalicabile – per il quale il Direttore di Gara non debba mai essere toccato, qualunque sia la ragione (e solo il capitano ha titolo per conferire con lo stesso), tenda ad essere sempre minimizzato dalle società. Tenuto conto di quanto sopra, quindi, la C.D. ritiene che il fatto, oltre che provato nella sua dinamica, appaia adeguatamente sanzionato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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