COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 59 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso il provvedimento di inibizione inflitto dal G.S.T. fino al 24.01.2012 (2 mesi) al Dirigente Accompagnatore Panichi Pasquale (C.U. n. 28 del 24.11.2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 59 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso il provvedimento di inibizione inflitto dal G.S.T. fino al 24.01.2012 (2 mesi) al Dirigente Accompagnatore Panichi Pasquale (C.U. n. 28 del 24.11.2011) Propone tempestivo reclamo la A.S.D Nuova Cortona Camucia, nella persona del Presidente sig. Leandro Bardelli, avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al Dirigente Accompagnatore Panichi Pasquale fino al 24.01.2012 (2 mesi), con la seguente motivazione: “A fine gara, nello spogliatoio arbitrale, invitava l'arbitro a modificare un provvedimento disciplinare di espulsione. Invitato ad uscire offendeva il D.g.”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato contestando la descrizione dei fatti fornita dall'arbitro con il referto; in particolare, che il sig. Panichi non ha assolutamente invitato il D.G. a modificare la decisione di espulsione, ma si è limitato a contestare all'Arbitro un possibile errore nell'utilizzo dei cartellini al momento della notifica del provvedimento di espulsione, e, quanto alle offese, nega ogni addebito precisando di essersi “scocciato” per la perdita di tempo procurata involontariamente dall'arbitro, per aver ricevuto da quest'ultimo i documenti della squadra avversaria anziché i propri. La reclamante chiede, pertanto, una verifica a discolpa, dichiarando la disponibilità del Dirigente Panichi ad un confronto con il Direttore di Gara La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue. In via preliminare occorre rilevare che il reclamo viene ritenuto dal Collegio ai limiti dell'ammissibilità per genericità e precarietà del petitum. La società contesta i fatti addebitati al proprio Dirigente Accompagnatore non unendo alcuna specifica e formale richiesta in ordine al provvedimento che vorrebbe ottenere (riduzione?) dalla Commissione con la proposizione del gravame, se non quella, tanto generica quanto inammissibile, di richiesta di confronto. Tuttavia, il Collegio, ritenuto che la reclamante contesta la totalità dei fatti addebitati al proprio Dirigente, ai fini del petitum immediato valuta la suddetta contestazione come una implicita richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Nel merito, il reclamo non merita accoglimento. Le doglianze mosse dalla società reclamante si palesano sterili e privi di rilievo. Con il supplemento di rapporto, infatti, il D.G. ha espressamente affermato che “non è vero che dopo la fine della gara (all'interno del mio spogliatoio) il dirigente accompagnatore ufficiale il sig. Panichi Pasquale (Cortona Camucia) mi abbia fatto constatare che per sbaglio avessi estratto il cartellino giallo al posto del rosso al suo calciatore Di Lisa Nicola, ma vedi rapporto arbitrale:“mi invitava a cambiare la crocetta al n. 6 da espulso ad ammonito. Poiché lo invitavo ad uscire lui ha iniziato ad infamarmi dicendomi:“accidenti a voi e chi vi ci manda, perché non state a casa invece di venire qui. Incompetenti!”. Per quanto riguarda la perdita di tempo procurata dallo scambio dei documenti tutto ciò è da imputare al signor Panichi che da solo la prima volta ha sbagliato a prendere i documenti dell'altra squadra al posto dei suoi”. Gli addebiti mossi nei confronti del Dirigente Accompagnatore vengono ampiamente confermati con il supplemento di rapporto arbitrale, il cui carattere di fede privilegiata non viene in alcun modo intaccato dalle eccezioni sollevate con il ricorso. La sanzione di due mesi di inibizione appare ben calibrata in relazione ai fatti oggetto di contestazione. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo; -conferma la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Panichi Pasquale fino al 24.01.2012; -ordina l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it