COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 50 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Urbino Taccola avverso esito gara Braccagni–Urbino Taccola Juniores Regionali del 1092011 (C.U. N° 25 del 10112011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
50 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Urbino Taccola avverso esito gara Braccagni–Urbino Taccola Juniores Regionali del 1092011 (C.U. N° 25 del 10112011)
Propone rituale reclamo l’U.S.D. Urbino Taccola avverso la decisione del GST Toscano che respingeva analogo reclamo della medesima società avverso l’esito gara della partita in epigrafe, per avere la società Braccagni schierato un giocatore squalificato (Belardi Tommaso).
Il GST aveva confermato il risultato sul campo (1-1) in quanto risultava che il giocatore in questione, pur presente in panchina, non era stato messo in campo e, quindi, non aveva preso parte alla gara.
Nel reclamo a questa C.D. la USD Urbino Taccola riafferma che il calciatore sarebbe sceso in campo nel secondo tempo, ed allega una serie di dichiarazioni di propri tesserati, di appassionati, articoli di giornale e dissertazioni su facebook, che dimostrerebbero tale circostanza.
Tali motivazioni venivano reiterate dal dirigente Stefano Macchi delegato dal Presidente dell’Urbino Taccola all’udienza 23121011.
Osserva preliminarmente la C.D. come tutte le allegazioni della reclamante non possano essere prese in esame essendo assimilabili nè più nè meno a testimonianze, mezzi istruttori assolutamente vietati nel procedimento che ci occupa.
Unica fonte di prova, come val sempre la pena di sottolineare, è il rapporto arbitrale ai sensi del CGS.
La C.D. quindi ha richiesto supplemento di rapporto al D.G., il quale ha confermato categoricamente che il calciatore Belardi Tommaso non ebbe a prendere parte alla partita rimanendo in panchina, ogni altra considerazione appare superflua.
Alla luce di quanto sopra il reclamo non può essere accolto confermandosi quindi quanto già deciso dal primo giudice.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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