COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 56 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara A.S.D.United Firenze – Chianti Nord A.S.D. (3-2) Del 16/11/2011.Coppa Provinciale Giovanni Fringuelli. In C.U. Del. Prov. Firenze N.24 Del 23/11/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA
56 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara A.S.D.United Firenze – Chianti Nord A.S.D. (3-2) Del 16/11/2011.Coppa Provinciale Giovanni Fringuelli. In C.U. Del. Prov. Firenze N.24 Del 23/11/2011.
Reclama la società Chianti Nord avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.
1)Squalifica fino al 8/3/2012 al sig. Gagli Leonardo (allenatore) per avere spintonato il D.G. con un braccio urlandogli sul viso.
2)Squalifica fino al 31/3/2012 al sig. Baccani Alberto per avere tirato una spinta con entrambe le braccia al petto del D.G. ed avere al contempo pronunciato frasi irriguardose e minacciose verso il medesimo.
La reclamante contesta la versione arbitrale e per quanto concerne il Gagli sostiene che lo stesso è intervenuto al fine di sedare le eccessive proteste in campo e non esclude che fortuitamente lo stesso possa avere urtato l’arbitro, mentre per il Baccani conferma le proteste e l’atto di appoggiare le mani sul petto dell’arbitro che tuttavia è avvenuto in “senso benevolo” e senza violenza.
Per entrambi chiede la rivisitazione delle sanzioni con riduzione delle stesse.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già riportato in prime cure, escludendo, per il Gagli, che il suo comportamento è stato nel senso di sedare l’animosità dei calciatori.
La C.D.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
La versione arbitrale è chiara ed inequivocabile e le tesi fornite dalla reclamante non sono tali da fare pensare ad un diverso svolgimenti dei fatti rispetto a quanto riferito dall’arbitro.
In punto di quantificazione il Collegio ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. siano corrette e ben quantificare in relazione ai fatti ascritti.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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