• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 33 del 07.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Con provvedimento di data 27 ottobre 2011 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il dirigente signor Dieter Chistè (S.V.
Termeno Tramin) e la società S.V. Termeno Tramin per rispondere
1) il signor Dieter Chistè della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.;
2) la società S.V. Termeno Tramin della violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del
C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Direttore Sportivo.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 33 del 07.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Con provvedimento di data 27 ottobre 2011 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il dirigente signor Dieter Chistè (S.V.
Termeno Tramin) e la società S.V. Termeno Tramin per rispondere
1) il signor Dieter Chistè della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.;
2) la società S.V. Termeno Tramin della violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del
C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Direttore Sportivo.
Questi i fatti che hanno dato origine al deferimento.
In esito alla gara di spareggio per accedere al campionato di Eccellenza del giorno 5 giugno 2011, la
società S.V. Termeno Tramin aveva proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che,
rilevato un errore tecnico dell’arbitro idoneo ad inficiare la gara, ne aveva ordinato la ripetizione.
Con delibera di data 13 giugno 2011 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino
Alto Adige aveva respinto il reclamo confermando il provvedimento del Giudice Sportivo.
Sull’edizione del 15 giugno 2011 del quotidiano Il Trentino appariva un articolo riportante un’intervista al
dirigente della società S.V. Termeno Tramin signor Dieter Chistè.
Ritenendo che il tenore dell’intervista violasse il disposto di cui all’art. 5, comma 1, del C.G.S., che
impone ai soggetti dell’ordinamento federale il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi della
reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o
della FIFA, il Presidente del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige segnalava il fatto agli organi
federali competenti.
Esperite le opportune indagini, la Procura Federale con atto di data 27 ottobre 2011 deferiva il signor
Dieter Chistè e la società S.V. Termeno Tramin con le incolpazioni sopra meglio indicate.
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All’udienza del giorno 01 dicembre 2011, alla presenza del Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo
Rosa, si presentavano sia il signor Dieter Chistè che il Presidente della società S.V. Termeno Tramin
signor Fredi Zwerger.
Interrogato sui fatti, il signor Chistè ammetteva di avere rilasciato l’intervista.
Trattavasi di intervista resa al telefono. Ammetteva di averla rilasciata in un momento di profonda
delusione ed arrabbiatura per l’esito del ricorso avanti alla Commissione Disciplinare, delusione
aggravata dal fatto che misteriosamente la notizia era stata resa pubblica attraverso la stampa prima
ancora che la società reclamante ne fosse venuta formalmente a conoscenza.
Negava però di avere profferito le frasi ingiuriose virgolettate nell’intervista, essendosi limitato ad
esprimere tutta la propria insoddisfazione per l’esito del reclamo.
Faceva presente di non avere una perfetta conoscenza della lingua italiana essendo di madre lingua
tedesca.
Chiedeva dunque il proscioglimento, così come lo chiedeva il Presidente della società S.V. Termeno
Tramin.
Il Sostituto Procuratore chiedeva invece l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei al
dirigente Dieter Chistè e della sanzione dell’ammenda di euro 1.500 a carico della società S.V. Termeno
Tramin.
La Commissione ritiene che le giustificazioni del dirigente siano insufficienti ad escludere la sussistenza
della responsabilità ex art. 5, comma 1, C.G.S. ancorchè le precisazioni sul tenore siano certamente
idonee a ridurre la portata lesiva delle dichiarazioni.
All’accertamento di responsabilità del dirigente consegue automaticamente la sussistenza della
responsabilità della società S.V. Termeno Tramin ai sensi dell’art.4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2,
del C.G.S.
Per tale motivo, ritenuta la sussistenza della responsabilità del signor Dieter Chistè e della società S.V.
Termeno Tramin, in applicazione degli artt. 19 e 18 C.G.S. la Commissione infligge
a) al dirigente signor Dieter Chistè l’ammonizione con diffida (art. 19, comma 1, lett. b, C.G.S.);
b) alla società S.V. Termeno Tramin l’ammonizione (art. 18, comma 1, lett. a, C.G.S.).
Si comunichi alla Procura Federale.
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Comunicato Ufficiale N° 33 del 07.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Con provvedimento di data 27 ottobre 2011 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il dirigente signor Dieter Chistè (S.V.
Termeno Tramin) e la società S.V. Termeno Tramin per rispondere
1) il signor Dieter Chistè della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.;
2) la società S.V. Termeno Tramin della violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del
C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Direttore Sportivo."