COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ AS REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ACD BOSCO ¡V PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A GUBBIO IL 20.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MERLI LORENZO FINO AL 14/03/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ AS REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ACD BOSCO ¡V PIEVE PAGLIACCIA DISPUTATA A GUBBIO IL 20.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE MERLI LORENZO FINO AL 14/03/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall¡¦esame degli atti e dall¡¦audizione del Direttore di gara si e potuto ricostruire il comportamento del calciatore Merli Lorenzo, il quale, al termine della gara, ha colpito al volto un avversario con un pugno particolarmente violento tanto da far temere per l¡¦incolumita del calciatore stesso. Dopo l¡¦episodio il predetto si e rifugiato negli spogliatoi sottraendosi all¡¦ira del compagni del calciatore colpito. L¡¦atto e senza dubbio deplorevole e la sanzione inflitta dal GS appare equa e commisurata ai fatti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, respinge il reclamo confermando l¡¦impugnata decisone del GS. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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