COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ ASD SPORTING SANTARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONGIOVINO ¡V SPORTING SANTARCANGELO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 19.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROSATINI MAURO LA SQUALIFICA FINO AL 21/03/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ ASD SPORTING SANTARCANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONGIOVINO ¡V SPORTING SANTARCANGELO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 19.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.024 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALL’ALLENATORE ROSATINI MAURO LA SQUALIFICA FINO AL 21/03/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli atti ufficiali e all¡¦esito dell¡¦audizione del Direttore di gara osserva quanto segue. I fatti contestati al sig. Rosatini Mauro ed il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell¡¦arbitro, cosi come per altro confermati da quest¡¦ultimo in sede di audizione, risultano pacifici e non contestabili da valide ed oggettive ragioni difensive. Tuttavia gli stessi non rivestono carattere di violenza atteso che il direttore di gara non e stato di fatto raggiunto da alcun colpo inferto dal Rosatini e pertanto la sanzione inflitta a quest¡¦ultimo dal GS puo essere ridotta fino al 20/02/2012, ritenendola equa e commisurata alla violazione realmente commessa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla societa reclamante riduce la squalifica inflitta dal GS al sig. Rosatini Mauro fino al 20/02/2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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