COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1. COMODI MAIKOL, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 2. SORBELLI NICOLA, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 3. CESARETTI ALESSANDRO, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 4. BELARDI MATTEO, calciatore della societa ASD Fossato Sigillo 2010; 5. SANNIPOLI ALESSIO, calciatore della societa USD VIS Fossato; 6. La societa SSD Cerqueto Calcio; 7. La societa USD Vis Fossato: 8. La societa ASD Fossato Sigillo 2010

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale Vicario NEI CONFRONTI DI 1. COMODI MAIKOL, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 2. SORBELLI NICOLA, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 3. CESARETTI ALESSANDRO, calciatore della societa SSD Cerqueto Calcio; 4. BELARDI MATTEO, calciatore della societa ASD Fossato Sigillo 2010; 5. SANNIPOLI ALESSIO, calciatore della societa USD VIS Fossato; 6. La societa SSD Cerqueto Calcio; 7. La societa USD Vis Fossato: 8. La societa ASD Fossato Sigillo 2010 per rispondere: „h Il sig. COMODI Maikol della violazione dell¡¦art.1 comma 1 in relazione all¡¦art.5 comma 1 del codice di G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita sportiva e per avere con le proprie dichiarazioni e non dissociandosi da quelle profferite dagli altri incolpati, diffuse a mezzo social network FACEBOOK il 28.10.2010, leso il prestigio, la reputazione di persone operanti nell¡¦ambito della FIGC; „h Il sig. SORBELLI Nicola della violazione dell¡¦art.1 comma 1 in relazione all¡¦art.5 comma 1 del codice di G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita sportiva e per avere con le proprie dichiarazioni e non dissociandosi da quelle profferite dagli altri incolpati, diffuse a mezzo social network FACEBOOK il 28.10.2010, leso il prestigio, la reputazione di persone operanti nell¡¦ambito della FIGC; „h Il sig. CESARETTI Alessandro della violazione dell¡¦art.1 comma 1 in relazione all¡¦art.5 comma 1 del codice di G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita sportiva e per avere con le proprie dichiarazioni e non dissociandosi da quelle profferite dagli altri incolpati, diffuse a mezzo social network FACEBOOK il 28.10.2010, leso il prestigio, la reputazione di persone operanti nell¡¦ambito della FIGC; „h Il sig. BELARDI Matteo della violazione dell¡¦art.1 comma 1 in relazione all¡¦art.5 comma 1 del codice di G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita sportiva e per avere con le proprie dichiarazioni e non dissociandosi da quelle profferite dagli altri incolpati, diffuse a mezzo social network FACEBOOK il 28.10.2010, leso il prestigio, la reputazione di persone operanti nell¡¦ambito della FIGC; „h Il sig. SANNIPOLI Alessio della violazione dell¡¦art.1 comma 1 in relazione all¡¦art.5 comma 1 del codice di G.S. per violazione dei principi di lealta, correttezza e probita sportiva e per avere con le proprie dichiarazioni e non dissociandosi da quelle profferite dagli altri incolpati, diffuse a mezzo social network FACEBOOK il 28.10.2010, leso il prestigio, la reputazione di persone operanti nell¡¦ambito della FIGC; „h La societa SSD Cerqueto calcio per responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art.4 comma 2 del C.G.S. e dell¡¦art. 5 comma 2 per le dichiarazioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato; „h La societa USD Vis Fossato per responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art.4 comma 2 del C.G.S. e dell¡¦art. 5 comma 2 per le dichiarazioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato; „h La societa SSD Fossato Sigillo 2010 calcio per responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art.4 comma 2 del C.G.S. e dell¡¦art. 5 comma 2 per le dichiarazioni ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr.7153/436pf10-11/AM/ma del 31.03.2011, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All¡¦udienza di trattazione del 24/11/2011, ore 18:00, era presente l¡¦Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale preliminarmente per le posizioni relative a Belardi Matteo e Sorbelli Nicola produceva verbali di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., gia sottoscritti dai suddetti incolpati, nonche dal rappresentante della medesima Procura, mediante i quali le parti dichiarano di aver concordato le seguenti sanzioni: A. quanto a Belardi Matteo la squalifica per due giornate di gara; B. quanto a Sorbelli Nicola la squalifica per due giornate di gara. Preso atto di quanto sopra, il giudizio proseguiva per le posizioni degli altri incolpati Comodi Maikol, Cesaretti Alessandro, Sannipoli Alessio, al societa SSD Cerqueto Calcio, la societa USD Vis Fossato e la societa ASD Fossato Sigillo 2010, nei confronti dei quali la Procura formulava la richiesta di squalifica per tre giornate di gara per i giocatori e la richiesta dell¡¦ammenda di £á. 500,00 per ciascuna societa. La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dagli stessi incolpati, consentono agevolmente a questa Commissione di ritenere provata la loro responsabilita avendo essi intenzionalmente leso la reputazione dell¡¦arbitro Sig. Mirko Pergolari a mezzo del social network Facebook il 28.10.2010. Ma vi e di piu la circostanza che gli stessi incolpati in sede di interrogatorio hanno dichiarato di aver fatto affermazioni ¡§ in modo ironico¡¨ e ¡§inconsapevole¡¨, conferma il disvalore della loro condotta, anche le stesse parole ¡§chiediamogli l¡¦amicizia¡¨ sono state formulate in un contesto ironico e quindi teso a svilire l¡¦immagine del destinatario delle frasi. Da quanto esposto, ne consegue che per le infrazioni disciplinari ascritte ai calciatori debbano rispondere le rispettive societa per responsabilita oggettiva ai sensi dell¡¦art. 4 comma 2 e 5 comma 2 del C. G.S. e cioe in quanto, poiche gli atleti, ai sensi dell¡¦art. 1 comma 1 del C.G.S. ¡§devono comportarsi secondo i principi di lealta, correttezza e probita in ogni rapporto comunque riferibile all¡¦attivita sportiva¡¨. Aver violato, da parte degli atleti, in un social network quale Facebook di ampia diffusione, tali principi, fa discendere la responsabilita oggettiva delle rispettive societa, dalla quale le stesse non possono esimersi, proprio in virtu dei doveri ed obblighi generali discendenti dal citato art. 1 comma 1 del C.G.S. In ragione di quanto precede, ritiene la Commissione equo applicare a ciascuno dei deferiti non aderenti al patteggiamento, la squalifica di tre giornate di gara ed a ciascuna della societa l¡¦ammenda di £á.250,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale: 1. preso atto degli intervenuti patteggiamenti e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruita delle sanzioni concordate, applica nei confronti di Belardi Matteo e Sorbelli Nicola la squalifica per due giornate di gara; 2. dispone a carico di: Comodi Maikol, Cesaretti Alessandro, Sannipoli Alessio la squalifica per tre giornate di gara; 3. dispone a carico delle societa: SSD Cerqueto calcio, USD Vis Fossato ed ASD Fossato Sigillo 2010, l¡¦ammenda di £á.250,00 ciascuna.
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