COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE DELLA PIETRA- PONTE PATTOLI DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL 04.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE POMA ALESSANDRO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PONTE DELLA PIETRA- PONTE PATTOLI DISPUTATA A PONTE PATTOLI IL
04.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 56
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA
INFLITTA AL CALCIATORE POMA ALESSANDRO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE
DECISIONE.
NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETÀ INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO
LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE.
ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO, MENTRE LA SOCIETÀ RECLAMANTE NON HA
CHIESTO DI ESSERE SENTITA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione e dall’audizione del direttore di gara è emerso che il
calciatore Poma Alessandro, dopo aver subito un fallo, reagiva prontamente attingendo
l’avversario con due schiaffi al volto.
Tale condotta è sicuramente meritevole di sanzione e la Commissione ritiene che la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Poma Alessandro sia congrua e commisurata ai fatti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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