COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLAS NARNI – MONTECCHIO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 23.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCIA DANILO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 E L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA HELLAS NARNI - MONTECCHIO DISPUTATA A NARNI SCALO IL 23.10.2011 -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.11 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA
INFLITTA AL CALCIATORE TRINCIA DANILO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 E
L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE
DECISIONE.
NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETÀ INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO
LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI.
ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO E LA SOCIETÀ RECLAMANTE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione e dall’audizione del Direttore di gara è risultato
integralmente confermato il comportamento posto in essere dal calciatore Trincia Danilo nei
confronti del Direttore di gara, così come quello dei sostenitori del Montecchio.
Il comportamento del Trincia è pacificamente minaccioso e violento e come tale meritevole di
adeguata sanzione.
Considerata peraltro l’assenza di conseguenze pregiudizievoli subite dal Direttore di gara, che a
seguito del colpo subito non ha riportato lesioni ed ha potuto proseguire regolarmente la partita, la
Commissione ritiene equo contenere la sanzione inflitta al suddetto giocatore nella squalifica fino
al 31/12/2013.
Per quanto riguarda, infine, il comportamento del pubblico non vi sono dubbi che siano stati i
sostenitori della società reclamante ad offendere l’arbitro.
Anche sotto tale profilo si ritiene peraltro equo ridurre la sanzione ad euro 150,00 di ammenda,
attesa l’assenza di precedenti a carico della società
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante:
Riduce la squalifica inflitta al calciatore Trincia Daniele fino al 31/12/2013;
Riduce ad euro 150,00 l’ammenda a carico della società.
Dispone restituirsi la tassa reclamo
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