• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – GRIFO PONTE TORGIANO
DISPUTATA A SAN MARCO IL 27.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA
30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: AL DIRIGENTE GORACCI LUCIANO
L’INIBIZIONE FINO AL 05.01.2012; AL DIRIGENTE LOBASSO GIUSEPPE FINO AL 29/12/2011;
ALL’ALLENATORE MONTANELLI PIETRO FINO AL 29.12.2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – GRIFO PONTE TORGIANO
DISPUTATA A SAN MARCO IL 27.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA
30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: AL DIRIGENTE GORACCI LUCIANO
L’INIBIZIONE FINO AL 05.01.2012; AL DIRIGENTE LOBASSO GIUSEPPE FINO AL 29/12/2011;
ALL’ALLENATORE MONTANELLI PIETRO FINO AL 29.12.2011.
HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE
DECISIONE.
NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETÀ INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO
LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI.
ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO E LA SOCIETÀ RECLAMANTE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Commissione dichiara inammissibile il reclamo relativamente alle posizioni del
Dirigente Lobasso Giuseppe e dell’allenatore Montanelli Pietro, in quanto la sanzione applicata dal Giudice
Sportivo risulta inferiore al termine minimo di trenta giorni di cui all’art.45, comma e del C.d.S.
Per quanto riguarda la posizione del dirigente Goracci Luciano, esaminati gli atti ufficiali della gara
e all’esito dell’audizione del direttore di gara, questa Commissione rileva come la frase mossa
all’indirizzo dell’arbitro nei termini proferiti non rivesta carattere di particolare offensività e/o gravità
verso la persona del direttore di gara.
Alla luce di quanto precede questa Commissione ritiene equo ridurre l’inibizione al dirigente
Goracci Luciano fino al 20/12/2011.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società
reclamante, riduce l’inibizione al dirigente Goracci Luciano fino al 20/12/2011.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – GRIFO PONTE TORGIANO
DISPUTATA A SAN MARCO IL 27.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA
30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: AL DIRIGENTE GORACCI LUCIANO
L’INIBIZIONE FINO AL 05.01.2012; AL DIRIGENTE LOBASSO GIUSEPPE FINO AL 29/12/2011;
ALL’ALLENATORE MONTANELLI PIETRO FINO AL 29.12.2011."