COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA CALCIO – S. ENEA DISPUTATA AD ORTE IL 18.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GAMMINO ANTONIO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA CALCIO – S. ENEA DISPUTATA AD ORTE IL 18.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GAMMINO ANTONIO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA NON ERA PRESENTE L’ARBITRO NE’ IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assunto della società reclamante secondo il quale il calciatore Gammino Antonio non ha commesso i fatti a lui addebitati non trova nessun riscontro dagli atti ufficiali di gara dai quali si evince, al contrario, con chiarezza di particolari, che lo stesso ha colpito con violenza alle gambe un calciatore avversario ed al momento della notifica del provvedimento di espulsione scherniva il direttore di gara tentando di avvicinarsi al giocatore che aveva subito il fallo con “aria molto violenta”. A parere di questa Commissione appena equa e proporzionata al comportamento del giocatore Gammino appare la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. che, pertanto, deve essere integralmente confermata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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