COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 13/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1. CAPPONI Alessandro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Real Quadrelli; 2. La società ASD Real Quadrelli;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 13/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1. CAPPONI Alessandro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Real Quadrelli;
2. La società ASD Real Quadrelli;
per rispondere:
• Il sig. CAPPONI Alessandro della violazione dell’art.1 comma 1 del codice di G.S. per aver posto in essere innanzi al C.D.T. Umbria in data 07.04.2011 il comportamento illecito meglio descritto nella parte motiva;
• La società ASD Real Quadrelli della violazione di cui all’art.4 comma 2 del codice di G.S quale conseguenza della violazione contestata al proprio tesserato CAPPONI Alessandro, come meglio descritto nella parte motiva
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr.1445/51pf11-12/GR/mg del 14.09.2011, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale avv. Girogio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti sopra menzionati, per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza di trattazione del 12/01/2012, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra le parti è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separati verbali e cioè con l’inflizione di giorni 20 di squalifica al calciatore Capponi Alessandro e dell’ammenda di euro 800,00 nei confronti della Società Real Quadrelli.
Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti di Capponi Alessandro la sanzione di giorni 20 di squalifica e nei confronti della Società Real Quadrelli l’ammenda di euro 800,00.
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