COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 13/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – VALFABBRICA DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 11.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 900,00; AL CALCIATORE MAZZOLI ALESSANDRO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE; AL CALCIATORE RADICCHI MICHELE PAOLO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE; AL MASSAGGIATORE LA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 13/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – VALFABBRICA DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 11.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 900,00; AL CALCIATORE MAZZOLI ALESSANDRO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE; AL CALCIATORE RADICCHI MICHELE PAOLO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE; AL MASSAGGIATORE LA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. ERA PRESENTE L’ARBITRO DELLA GARA ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione delle parti risulta che il pubblico della società ASD Valfabbrica ha offeso e minacciato l’arbitro per tutta la durata della gara; inoltre al termine della gara persone non autorizzate entravano all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi offendendo pesantemente il direttore di gara e impedendo con la forza alla stessa di chiudere la porta dello spogliatoio; nel contempo dallo spogliatoio della società ASD Valfabbrica venivano pronunciate frasi offensive sempre all’indirizzo dell’arbitro. Alla luce di quanto precede e tenuto conto della recideva specifica plurima reiterata, la sanzione dell’ammenda applicata dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. Per quanto riguarda la posizione dei calciatori Mazzoli Alessandro e Radicchi Michele Paolo, entrambi al termine della gara si sono resi protagonisti di reiterati comportamenti censurabili dal punto di vista sportivo; la Commissione, tenuto conto del fatto che tali comportamenti non sono sfociati in nessun atto di violenza, ritiene che la squalifica possa essere contenuta rispettivamente in sei e quattro giornate di gara. Quanto in fine al massaggiatore Safina Stefano la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti contestata e, quindi meritevoli di integrale conferma.P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Valfabbrica, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mazzoli Alessandro a sei giornate effettive di gara ed al calciatore Radicchi Michele Paolo a quattro giornata effettive di gara. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it