F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 10. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. LUCA CORIONI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A.;AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SIG.RA ATTILIA FERRARI. PROCURATRICE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOC. BRESCIA CALCIO S.P.A.; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7440/934PF10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7916/1116PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A), PAR. VI NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 10. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. LUCA CORIONI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A.;AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SIG.RA ATTILIA FERRARI. PROCURATRICE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOC. BRESCIA CALCIO S.P.A.; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7440/934PF10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7916/1116PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A), PAR. VI NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011) Con decisione del 22.6.2011, Com. Uff. n. 97/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva le seguenti sanzioni: al signor Luigi Corioni, Amministratore unico e legale rappresentante della società Brescia Calcio S.p.A., ed alla sig.ra Attilia Ferrari, procuratrice speciale e legale rappresentante della stessa società, ammenda di € 20.000,00 in ordine alla violazione prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85 lett. a) paragrafo VI) N.O.I.F., per non aver correttamente utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dedicato, e indicato in sede di ammissione al campionato, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e ottobre,novembre e dicembre 2010, dovuti a propri tesserati; ammenda di € 20.000,00 alla docietà Brescia Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti, ex art. 4. comma 1 C.G.S.. Rilevava, in proposito il giudice di prime cure che risultavano prive di pregio le tesi difensive fondate sulla eccezionalità dei pagamenti effettuati,avvenuti in buona fede e per errore scusabile a causa della novità normativa, stante anche l’entità della somma complessivamente versata pari a circa € 170.000,00, così come la mancata conoscibilità del conto corrente dei tesserati, posto che la società aveva l’obbligo di acquisire i dati necessari prima dell’inizio del campionato. Avverso tale decisione presentavano ricorso la società Brescia Calcio S.p.A., il Corioni e la Ferrari, con un unico atto di gravame nel quale si richiedeva la riduzione della sanzione irrogata sulla scorta della buona fede sostanziale dei ricorrenti e del loro comportamento processuale, tenuto anche conto della proporzione, che deve sempre essere considerata, tra ammontare della violazione ed entità della sanzione. Entro tali limiti le doglianze difensive meritano, a giudizio della Corte , accoglimento. Appare, infatti, conforme a giustizia, valutato sul piano della dosimetria della pena nonche’ della funzione rieducativa cui qualunque forma sanzionatoria deve sempre ispirarsi il richiamato rapporto tra la violazione delle norme per una somma di circa € 170.000,00 e la sanzione inflitta, operare su di essa una riduzione di € 5.000,00 per ciascuno dei soggetti colpiti così da pervenire, in concreto, alla ammenda di € 15.000,00 sia per il signor Luigi Corioni, che per la sig.ra Attilia Ferrari , che per la società Brescia Calcio S.p.A.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia, riduce: - la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Luca Corioni a € 15.000,00; - la sanzione dell’ammenda inflitta alla Sig.ra Attilia Ferrari a € 15.000,00; - la sanzione dell’ammenda inflitta al Brescia Calcio S.p.A. a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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