F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 3. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 7.500,00 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PAR. VI, NOIF – NOTE NN. 7886/1119PF10-11/SP/BLPDEL 21.4.2011 – 7438/943PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 3. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:AMMENDA DI € 7.500,00 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7886/1119PF10-11/SP/BLPDEL 21.4.2011 - 7438/943PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011) Con decisione del 27.5.2011, Com. Uff. n. 92/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Reggina Calcio S.p.A., ed alla stessa società Reggina Calcio S.p.A. l’ammenda di € 7.500,00 ciascuno. La sanzione era determinata in conseguenza di un duplice deferimento, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. VI), N.O.I.F. e per violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. b), par. VI), N.O.I.F., per il Foti, e per conseguente responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per la società Reggina Calcio S.p.A.“, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio e agosto 2010” e “ per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010”. Nel merito della vicenda il Giudice di prime cure osservava che non potevano essere condivise le tesi difensive secondo le quali l’art. 85, lett. b), par. VI), N.O.I.F. sarebbe inapplicabile al caso di specie per essere stato il tesserato in questione temporaneamente trasferito ad una società estera, in quanto la società cedente aveva comunque l’obbligo di farsi indicare un conto corrente bancario sul quale bonificare gli emolumenti dovuti. Quanto al secondo deferimento, pacificamente accertato che la Reggina aveva provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al mese di novembre 2010 dovuti a diversi dipendenti attraverso bonifici bancari tratti da un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato, la Commissione Disciplinare Nazionale precisava di non poter condividere i rilievi difensivi secondo i quali la condotta contestata non sarebbe sanzionabile in quanto la norma violata non prevede sanzioni poiché “ la stessa violazione di una norma federale posta a tutela e garanzia della correttezza dei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, costituisce comportamento contrario ai principi generali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.”. Avverso tale decisione presentavano reclamo sia il Foti che la società Reggina Calcio S.p.A. i quali con un unico atto di impugnazione riproponevano, sostanzialmente, gli stessi argomenti già esaminati e respinti dal giudice di primo grado con argomentazioni che la Corte condivide e che, quindi, si intendono compiutamente richiamate in questa sede, chiedendo l’annullamento o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta. Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare accoglimento solo parziale. Si è già detto, infatti, che sono da condividere le argomentazioni con le quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato le obiezioni sollevate dalle parti incolpate, per cui, sul punto, vi è solo da aggiungere che quello in questione non è l’unico caso nel sistema calcistico in cui un determinato comportamento non preveda, nella stessa norma, la conseguente sanzione; la formulazione della normativa di settore, anzi, appare proprio orientata nel senso di indicare separatamente la parte precettiva e quella sanzionatoria definendo da un lato i fatti e gli atti non consentiti, dall’altra le sanzioni a quei fatti e a quegli atti applicabili. A conclusioni diverse è, invece, possibile giungere in ordine alla richiesta riduzione della pena, tenendo presente che il compendio complessivo degli emolumenti versati, di non particolare rilevanza, può indurre, anche per ovvie considerazioni di proporzionalità e di dosimetria sanzionatoria, a ridurre la sanzione inflitta ad entrambi i reclamanti da € 7.500,00 a € 2.500,00 ciascuno, misura che appare più congruamente rapportata alla gravità della infrazione commessa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce: - la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Foti Pasquale a € 2.500,00; - la sanzione dell’ammenda inflitta alla Reggina Calcio S.p.A. a € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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