• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
5. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF – NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 – 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
5. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)
Con atto n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Rosati Antonio, quale Legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Rosati Antonio, quale Legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. All’udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto e per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di € 10.000,00 al signor Antonio Rosati. Avverso tale decisione quest’ultimo ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S.. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento de qua, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall’art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le Società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Nello specifico, la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di € 110.510,00. Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blp, la stessa società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza. La difesa del signor Antonio Rosati, anche in questa sede di gravame, insiste sulla necessità di ritenere esclusa la responsabilità dello stesso in quanto non avrebbe assunto alcuna decisione di effettuare i pagamenti nella modalità poi contestata, avendo conferito delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro. In secondo luogo, e cioè in riferimento agli emolumenti difformemente erogati al tesserato Serrano Gonzales, a detta del ricorrente sig. Antonio Rosati, non si ravviserebbe violazione dell’ art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. in quanto la norma pone l’obbligo di effettuare i pagamenti attraverso il conto corrente dedicato unicamente con riferimento ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Ribadendo che fino al 14.1.2011, il giocatore Serrano Gonzales non era tesserato, non sarebbe sussistito alcun obbligo per la società di rispettare la suddetta disposizione. Tali censure appaiono infondate in Appare indubbio che l’erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società A.S. Varese S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti ma con modalità certamente differenti da quelle prescritte - non sia scusabile e comporti pertanto violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F.. Nello specifico la responsabilità del signor Antonio Rosati, come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non può considerarsi esclusa dal conferimento di delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’Amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro, in quanto quale presidente del Cda risponde comunque delle attività societarie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Rosati. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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5. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF – NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 – 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)"