F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 7. RICORSO DEL SIG. GABELLINI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TROFEO PRIMAVERA TIM FIORENTINA/VARESE DEL 9.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
7. RICORSO DEL SIG. GABELLINI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TROFEO PRIMAVERA TIM FIORENTINA/VARESE DEL 9.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011)
Il Dr. Gabellini Massimiliano, medico sociale della A.C.F. Fiorentina S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011, con la quale è stata inflitta allo stesso reclamante la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.000,00 "per essere, al 47° del secondo tempo, entrato reiteratamente sul terreno di giuoco senza autorizzazione" nel corso della gara Fiorentina/Varese valevole quale turno di semifinale del Trofeo Primavera TIM del 9.6.2011. Il Dr. Gabellini deduce in fatto che la gara in questione, partita unica (e quindi senza andata e ritorno) aveva avuto un andamento molto spigoloso e con “vis agonistica” accentuata, tanto è vero che l’Arbitro aveva ammonito 7 calciatori, 5 del Varese e 2 della Fiorentina ed espulso addirittura 3 calciatori del Varese, squadra che si è poi aggiudicata la vittoria ai calci di rigore. Rappresenta altresì che, l’unico medico sociale in campo era proprio l’odierno reclamante atteso che il Varese ne era sprovvisto. Tale quadro, a parere del Gabellini, dovrebbe senz’altro attenuare la condotta contestatagli in quanto, proprio la gravosa responsabilità di dover prestare soccorso ai 22 calciatori in campo, potrebbe averlo inconsciamente determinato ad entrare sul terreno di giuoco in occasione del grave fallo subito dal tesserato Matos Ryder convinto che il suo intervento fosse stato autorizzato dal Direttore di Gara. Precisa, inoltre, che ingiustamente viene addebitata la reiterazione del comportamento in quanto il Gabellini sarebbe entrato in campo in quell’unica circostanza come dimostrato dagli stessi atti di gara. In diritto si osserva che l’Arbitro avrebbe commesso un errore adottando la decisione di allontanarlo dal campo ai sensi delle Regole del Giuoco del Calcio nn. 3, 5, 6 e 7; in particolare la Regola n. 5 contiene eccezioni alla disposizione generale della preventiva autorizzazione dell’Arbitro qualora si tratti di “infortuni gravi, ad esempio inghiottire la lingua, trauma cranico, arto fratturato ecc.” come nel caso di specie. Tale eccezione, dunque, scriminerebbe il suo operato in quanto effettivamente il calciatore Matos avrebbe subito un “infortunio grave…” Sulla base di quanto eccepito e dedotto, il Dr. Gabellini concludeva per il suo totale proscioglimento ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione inflittagli alla sola ammonizione con diffida. Il ricorso è fondato è va parzialmente accolto. La Corte di Giustizia Federale osserva quanto segue. Il clima particolarmente teso che ha caratterizzato la gara nel corso della quale si è verificato l’episodio in discussione, la circostanza, non contestabile, dell’assenza di altro medico sociale all’infuori del Dr. Gabellini, il fallo estremamente violento subito dal calciatore Matos che per diversi minuti è rimasto a terra dolorante dopo essersi scontrato con l’avversario, costituiscono circostanze attenuanti nella valutazione dell’operato del Gabellini, che, in buona fede, (non vi sono, infatti elementi per ritenere che lo stesso abbia agito con il fine di agevolare la squadra della Fiorentina) ha fatto ingresso sul terreno di gioco ritenendo, evidentemente a seguito di errata percezione, che il Direttore di gara lo avesse autorizzato. Del resto conducono in tale direzione le concrete circostanze di fatto risultanti oltre che dagli atti Ufficiali, dalla copiosa documentazione prodotta a sostegno dal reclamante nonché dalla stessa dichiarazione resa dal fisioterapista dell’A.C.F. Fiorentina, Francesco Tonarelli, che conferma quanto rappresentato dal Dr Gabellini. Per questi motivi la C.G.F accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal Dr. Gabellini Massimiliano, riducendo la sanzione inflittagli all’ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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