F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 8. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 50.000,00 A CARICO DEL SIG. ADRIANO GALLIANI; AMMENDA DI € 50.000,00 A CARICO DELL’A.C. MILAN S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7442/937PG-10- 11/SPBLP DELL’11.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 8. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 50.000,00 A CARICO DEL SIG. ADRIANO GALLIANI; AMMENDA DI € 50.000,00 A CARICO DELL’A.C. MILAN S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7442/937PG-10- 11/SPBLP DELL’11.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011) Con ricorso ritualmente proposto l'A.C. Milan S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato al signor Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario della A.C. Milan S.p.A., l'ammenda di € 50.000,00 per la contestata violazione dell'art. 85 lett. a), par. VI° N.O.I.F. ed alla A.C. Milan S.p.A. l'ammenda di pari importo a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma. 1, C.G.S.. Con i motivi scritti, ai quali si fa espresso riferimento, i ricorrenti hanno contestato il fondamento delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, richiedendo: 1) quanto alle posizioni dei tesserati Christian Daminuta, Alexander Merkel e Palibrk Uros, il proscioglimento dagli addebiti relativi ai pagamenti della mensilità di stipendio del mese di Agosto 2010, una più lieve sanzione in relazione alla mensilità di stipendio per il mese di Luglio 2010; 2) il proscioglimento per gli addebiti relativi ai pagamenti effettuati a favore dei tesserati Franco Baresi e Kakha Kaladze, per l'insussistenza degli illeciti disciplinari contestati; 3) in subordine, riconosciute agli incolpati le attenuanti della buona fede e della lievità del fatto, la riduzione delle sanzioni irrogate. Alla seduta del 22.7.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E', inoltre, comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso, quoad poenam, è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, questa Corte, quanto al merito, che gli addebiti disciplinari, così condividendo le enunciazioni della Commissione Disciplinare Nazionale dalle quali non intende discostarsi, sono pienamente fondati per la accertata e documentata violazione dell'art. 85, lett. a) – paragrafo VI° N.O.I.F.. Rileva, infine, così come illustrato dai ricorrenti nelle memorie difensive di entrambi i gradi di giudizio, che le sanzioni delle ammende ad essi irrogate, riconosciute agli incolpati le attenuanti della buone fede e delle lievità del fatto, possono essere ridotte come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce: - la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Adriano Galliani a € 30.000,00; - la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.C. Milan S.p.A. a € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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