F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO DELLA U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE PESENTI MASSIMILIANO – NOTA N. 10212/380PF10-11/SP/BLP DEL 23.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 19 Gennaio 2012
1. RICORSO DELLA U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE PESENTI MASSIMILIANO - NOTA N. 10212/380PF10-11/SP/BLP DEL 23.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)
Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale e per l’effetto, ha irrogato all’agente Ulisse Savini la sanzione pecuniaria di € 5.000,00, al calciatore Massimiliano Pesenti la squalifica per 1 gara ufficiale da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 e alla società Albinoleffe S.r.l. l’ammenda di € 7.000,00. Tale decisione veniva assunta in quanto il Pesenti, in costanza di tesseramento a titolo di prestito in favore della società Lumezzane, conferiva il 7.10.2008 mandato al signor Letterio e sempre lo stesso, una volta rientrato alla U.C. Albinoleffe, aveva conferito in data 2.9.2010 nuovo mandato a Ulisse Savini comunicando alla Commissione Agenti di Calciatori la revoca del primo mandato soltanto in data 4.10.2010. La società Albinoleffe impugnava tale decisione evidenziando in via pregiudiziale, difetto di legittimazione passiva; contestava quindi mancanza di motivazione e di analisi su circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere nonché sperequazione sanzionatoria in ordine ai provvedimenti assunti a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda. In particolare, la ricorrente invocava difetto di legittimazione passiva in quanto la condotta contestata al calciatore Pesenti, avrebbe avuto luogo in costanza di prestito con la società Lumezzane il che, per costante orientamento degli organi disciplinari (cfr precedente “Dimas” – CU 72/CDN del 30.3.2011) determinerebbe una cesura della responsabilità oggettiva per cui verrebbe meno ogni colpa in capo all’U.C. Albinoleffe. La reclamante, altresì, deduceva una sperequazione sanzionatoria in ragione dell’effettivo comportamento del Pesenti e del Savini, oggettivamente contrario a lealtà, correttezza e probità rispetto a quello contestato a carico dell’Albinoleffe chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. La società lombarda concludeva, quindi, invocando, in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e per l’effetto chiedeva annullarsi la decisione impugnata; in via principale chiedeva il proscioglimento per non aver commesso la violazione contestata ovvero in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, contenere la sanzione anche al di sotto del minimo edittale. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono. Per quanto attiene alla pregiudiziale avanzata (carenza di legittimazione passiva) la Corte ritiene di non poter condividere l’assunto in quanto è in atti che al momento della stipulazione del secondo mandato il Pesenti fosse tesserato in favore dell’U.C. Albinoleffe, a nulla rilevando lo status di tesserato in prestito presso il Lumezzane al momento della stipulazione del primo mandato. Infatti il comportamento censurato attiene alla sottoscrizione del secondo mandato avvenuto il 2.9.2010 quando il Pesenti era tesserato in favore dell’Albinoleffe. Il secondo profilo è limitatamente accoglibile per le ragioni che seguono. In effetti la fattispecie posta all’attenzione di questa Corte appare degna di imporre una rimodulazione di congruità della ammenda irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale alla luce del concreto svolgersi degli eventi e del contributo causale attribuibile all’A.C. Lumezzane. Appare, infatti, chiara la responsabilità del tesserato Pesenti ed il contesto evidentemente colposo nel quale lo stesso ha agito, incurante che la revoca del primo mandato conferito al Letterio datato 2.9.2010 fosse giunto presso la commissione Agenti Calciatori soltanto il 4.10.2010 ben oltre la data di conferimento del secondo mandato. La responsabilità oggettiva accertata in capo alla U.C. Albinoleffe permane senza ombra di dubbio sussistendo l’obbligo di vigilanza da parte della stessa in ordine ai comportamenti dei propri tesserati; tuttavia per quanto sopra esposto si ritiene equo e di giustizia rideterminare la ammenda nella misura di € 4.000,00, per il minimo coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. di Albino (Bergamo) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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