F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA, CON NOTA 281/1831PF10- 11/SP/BLP DEL 12.7.2011, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ROBERTO BENIGNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA, CON NOTA 281/1831PF10- 11/SP/BLP DEL 12.7.2011, DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ROBERTO BENIGNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del signor Roberto Benigni, amministratore unico e legale rappresentante dell’Ascoli Calcio S.p.A., per violazione dell’art. 10, comma 3 C.G.S. e dell’art. 90 comma 2 N.O.I.F. e della stessa società Ascoli Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre (Stagione Sportiva 2010/2011) nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle dette ritenute e contributi relativi agli emolumenti riguardanti il I ed il II trimestre. La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congruo infliggere, con riferimento alle contestazioni oggetto del deferimento, la sanzione di un punto di penalizzazione da applicarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 e dell’ammenda di € 20.000,00 in danno della società e della inibizione di mesi 8 in danno del suo amministratore unico e legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale ha espressamente statuito che “per ciò che attiene la richiesta avanzata dalla Procura di infliggere tre punti di penalizzazione, questa deve essere rigettata in quanto la stessa si fonda su un asserito elemento doloso imputabile alla persona del Sig. Benigni non provato agli atti di causa”. Con il presente ricorso la Procura Federale, lamentando la incongruità della pena e la mancata afflittività della stessa, chiede a questa C.G.F. di voler comminare, in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica generale. Hanno prodotto memoria difensiva il signor Benigni e l’Ascoli Calcio S.p.A. chiedendo sia pronunciata la inammissibilità e comunque la infondatezza del reclamo della Procura Federale. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore degli appellati, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale ed il difensore degli appellati ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene inammissibile il reclamo proposto dalla Procura Federale. Devesi infatti rilevare, in via del tutto preliminare ad ogni altra questione e con effetto della preclusione dell’esame del merito di ogni altra questione, che l’avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si fonda sulla ritenuta insussistenza, per non essere stato provato agli atti di causa, dell’elemento doloso in capo al signor Benigni, per come invece argomentato in quella sede dalla Procura Federale a sostegno della avanzata richiesta di infliggere 3 punti di penalizzazione all’Ascoli Calcio. E’ agevole rilevare che, difettando nel reclamo proposto dalla Procura Federale innanzi a questa C.G.F. motivi di appello specificamente volti a contestare la motivazione sul punto contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ed innanzi riportata, posta in via esclusiva a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di tre punti di penalizzazione, il reclamo, affidato invece a distinte questioni, deve essere ritenuto inammissibile. Non vi è stata, in altri termini, contestazione dell’assunto della Commissione Disciplinare Nazionale, per come avrebbe dovuto essere per potersi ritenere ammissibile l’odierno reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it