F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 19 Gennaio 2012 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BOATENG KEVIN PRINCE SEGUITO GARA ROMA/MILAN DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 19 Gennaio 2012
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BOATENG KEVIN PRINCE SEGUITO GARA ROMA/MILAN DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Boateng Kevin Prince. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Roma/Milan del 29.10.2011, al 21° del secondo tempo, all’atto della sostituzione, il calciatore Boateng Kevin Prince rivolgeva ad un Assistente un epiteto insultante. Avverso tale provvedimento la società A.C. Milan S.p.A. ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.10.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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