F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 4) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI DIRIGENTI ZAMPETTI MAURIZIO E SFASCIOTTI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ – NOTA DEL 14.7.2011 N. 362/1850/PF10-11 SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 4) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI DIRIGENTI ZAMPETTI MAURIZIO E SFASCIOTTI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ - NOTA DEL 14.7.2011 N. 362/1850/PF10-11 SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011) Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – n. 17/CDN del 15.9.2011 denunciando la incongruità della sanzione, determinata in primo grado nella misura di punti 1 penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla società Foligno Calcio S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. Sostiene la Procura Federale, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del ne bis in idem la penalizzazione della società, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell’anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell’inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. Sentite le parti, che hanno richiamato e discusso oralmente le tesi esposte nei propri scritti difensivi, la Corte dà atto che il presente procedimento, iniziato secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione termini, deve proseguire con il medesimo rito. Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso della Procura Federale vada accolto. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l’art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, <>. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, infligge alla società Foligno Calcio S.r.l. la sanzione di complessivi punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.
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