F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 5) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALL’A.S. MELFI S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. GIUSEPPE MAGLIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ – NOTE DEL 26.7.2011 NN. 632/1863/PF10- 11SP/AC E 636/1879/PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 5) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALL’A.S. MELFI S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. GIUSEPPE MAGLIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - NOTE DEL 26.7.2011 NN. 632/1863/PF10- 11SP/AC E 636/1879/PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011) Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011, con la quale la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto alla reclamante la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00 ed a quella della inibizione, a carico del signor Giuseppe Mangione, di mesi cinque e giorni dieci. Il procedimento ha origine dall’atto di deferimento con il quale, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 14.6.2011, il Procuratore Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Giuseppe Maglione, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S. Melfi S.r.l, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre). Con separato deferimento, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, il Procuratore Federale ha, poi, deferito innanzi alla C.D.N. lo stesso signor Giuseppe Maglione, all’epoca dei fatti, come detto, presidente e legale rappresentante della A.S. Melfi S.r.l, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, alla corresponsione degli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2010 (II trimestre). Veniva, altresì, contestato al sig. Mangione, con riferimento agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, il fatto che la società A.S. Melfi S.r.l. ha corrisposto gli stessi per un importo pari ad € 47.701,00 a mezzo assegni bancari, senza che per € 23.245,00 fosse evidenziato apposito addebito in conto corrente. Per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, con i medesimi sopra riferiti provvedimenti il Procuratore Federale deferiva, altresì, la società A.S. Melfi S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. In relazione al giudizio così instaurato i deferiti facevano pervenire memoria difensiva con la quale non contestavano l’atto di deferimento, proponendo istanza di applicazione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. La C.D.N., riuniti i due procedimenti, attesa l’evidente connessione soggettiva, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.G.S. l’applicazione della pena concordata tra le parti, della inibizione di mesi cinque e giorni dieci per il signor Giuseppe Mangione, dichiarando estinto il procedimento nei suoi confronti. Quanto alla A.S. Melfi S.r.l. la Procura Federale ha chiesto condanna alla sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00. Con la decisione oggi impugnata la C.D.N. ha parzialmente accolto le conclusioni del Procuratore Federale. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, «il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 va considerato che un’eventuale sanzione sarebbe irrogata in violazione del principio del “ne bis in idem” ». Per l’effetto, la C.D.N. infliggeva alla A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso il Procuratore Federale. Sostiene la Procura, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del ne bis in idem la penalizzazione della società, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell’anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell’inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. La pena inflitta dalla C.D.N. sarebbe, pertanto, incongrua, poiché priva di afflittività, e la relativa decisione viziata da error in judicando. La A.S. Melfi S.r.l. ha depositato memoria difensiva, richiamando decisione TNAS 13.5.2011 e sostenendo la correttezza della sanzione applicata, conforme ai principi di congruità e proporzionalità, considerato che il permanere della violazione alla scadenza del terzo trimestre non sarebbe ulteriormente sanzionabile in via autonoma in virtù del principio del ne bis in idem, ma comporterebbe l’applicazione della sanzione dell’ammenda prevista nel caso di recidiva. All’udienza tenutasi il 4.11.2011, la Procura Federale, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive, mentre la A.S. Melfi S.r.l., esposte le proprie argomentazioni difensive, ha chiesto la conferma delle statuizioni della C.D.N., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo, poiché proposto con il rito dell’abbreviazione dei termini procedurali. Questa Corte ritiene, anzitutto, infondata l’eccezione avanzata in rito dall’A.S. Melfi S.r.l.. A prescindere da ogni disquisizione in ordine all’applicazione, alla fattispecie, del rito “ordinario” o di quello con abbreviazione dei termini, occorre osservare come, nel caso di specie, il procedimento di prime cure si sia svolto senza alcuna contestazione in parte qua e, per l’effetto, appare tardiva ogni relativa eccezione sul punto, eccezione, peraltro, svolta solo in sede di dibattimento. In ogni caso, poi, la questione deve ritenersi superata dalla rituale costituzione della società resistente che ha tempestivamente depositato le proprie difese scritte e, poi, ribadito ed illustrato le medesime nel corso dell’udienza innanzi a questa Corte. In definitiva, la proposizione, nei termini abbreviati, del ricorso da parte della Procura Federale non ha provocato alcuna menomazione delle prerogative riconosciute alle parti del procedimento. La constata assenza di lesione del diritto di difesa rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell’eccezione de qua. Nel merito, l’appello merita accoglimento. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.11.2011 (in Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l’art. 10, comma 3, CGS, nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati». Il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite di questa Corte appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico-giuridica volta a privilegiare la ratio della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati. Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente applicazione alla A.S. Melfi S.r.l. della sanzione di ulteriori punti 2 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre i 2 già inflitti in primo grado. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata infligge alla società A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica da scontrasi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it