F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE RAPARO MARCO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ ALMA JUVENTUS DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE RAPARO MARCO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ ALMA JUVENTUS DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011, ha inflitto durante l’incontro Isola Liri/Alma Juventus del 30.10.2011 la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione al calciatore Marco Raparo. Avverso tale provvedimento la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall’Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino) dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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