F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VIOTTI SERGIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO/TRIESTINA DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012
1. RICORSO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VIOTTI SERGIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO/TRIESTINA DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011)
Con rituale ricorso la U.S. Triestina Calcio S.p.A., in persona del Sig. Aletti Sergio, Presidente del C.d.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato, seguito gara Portogruaro/Triestina del 23.10.2011, al calciatore Viotti Sergio la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; espulso, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive e ingiuriose. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta violenta assumendo essersi trattato di un normale fallo di gioco seppure determinato da una entrata scomposta che, tra l'altro, non aveva cagionato alcun danno all'avversario. In via istruttoria richiedeva l'acquisizione del filmato e chiarimenti da parte dell'arbitro “per accertare la corrispondenza dell'espressione adoperata nel referto con la percezione avuta durante la partita”. Nel merito ha concluso per l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione della stessa in misura meno afflittiva. Alla seduta del 10.11.2011, fissata davanti alla C.G..F. - 2a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa C.G.F. che le istanze in via istruttoria della reclamante, non sono accoglibili in virtù del disposto di cui all'art. 35 comma 1.1 C.G.S. che statuisce che il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. La sanzione irrogata, ai limiti della “reformatio in pejus” è del tutto congrua se si tiene conto dell'atto di violenza del calciatore, della conseguente sua espulsione e delle frasi offensive rivolte all'arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Triestina di Trieste e dispone addebitarsi tassa reclamo.
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