F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIEMNTO D’URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LA MORTE FABIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIEMNTO D’URGENZA DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LA MORTE FABIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011) Con rituale ricorso d'urgenza la F.C. Viareggio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 52/DIV del 25.10.2011) con la quale, seguito gara Lumezzane/Esperia Viareggio del 30.10.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha irrogato al Calciatore Lamorte Fabio la squalifica per tre giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; espulso rivolgeva all'arbitro una frase offensiva. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 19, c. 4, lett. a) C.G.S., l'erronea applicazione al caso concreto e l'abnormità della sanzione in relazione all'art. 19, comma 1, lett. e) C.G.S., concludendo per la riduzione della squalifica a 2 giornate ex art. 19, comma 10, C.G.S., non essendo la condotta contestata sussumibile nelle ipotesi di cui al comma 4, lett. a). Alla seduta del 10.11.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa C.G.F. che, ex art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. La sanzione irrogata, ai limiti della “reformatio in pejus” è, pertanto, del tutto congrua, atteso il disposto di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., al cui contenuto, per brevità, si rimanda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone addebitarsi tassa reclamo.
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