F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012 3. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012
3. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PIEROTTI LUCA SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Latina/Andria Bat disputata per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, il 10.10.2011, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57/170 del 31.10.2011, irrogava al calciatore della A.S. Andria Bat Luca Pierotti la squalifica per 2 giornate, di gara per avere commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ritualmente e tempestivamente proponeva ricorso avverso il predetto provvedimento la società A.S. Andria Bat. Il reclamo della A.S. Andria Bat è infondato. Dal referto del direttore di gara emerge che il Pierotti ha colpito alla schiena un avversario durante lo svolgimento del gioco disinteressandosi del pallone. Non si tratta, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante di un semplice "atto scorretto" ma di un atto volontario di violenza che in quanto tale correttamente è stato sanzionato dal primo Giudice con la squalifica di 2 giornate di gara, ai sensi dell’art. 19 C.G.S.. La richiesta di riduzione della squalifica ad 1 sola giornata non ha fondamento e non può che essere respinta.
Con la reiezione del reclamo è posta a carico della s A.S. Andria Bat la relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andira (Barletta-Andria-Trani) e dispone addebitarsi tassa reclamo.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 19 Gennaio 2012
4. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LE SANZIONI DELLA: - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2011 AL SIG. GRECO VINCENZO; - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSENTINO ALBERTO; - AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara Latina/Andria Bat disputata per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, il 30.10.2011, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 67/160 del 31.102011, irrogava al dirigente della A.S. Andria Bat, Sig. Vincenzo Greco, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali nonché a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 22.11.2011, perché al termine della gara aveva rivolto ai calciatori della squadra avversaria reiterate frasi"offensive e minacciose. Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore della A.S. Andria Bat Alberto Cosentino la squalifica per 2 giornate di gara per avere commesso un atto di violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Alla A.S. Andria Bat, infine, il Giudice Sportivo infliggeva un'ammenda di € 2.500,00 per la presenza di persone non autorizzate nell'area antistante gli spogliatoi, alcune delle quali avevano indirizzato reiterate frasi offensive nei confronti del direttore di gara, e per il comportamento dei sostenitori di detta società che sugli spalti avevano intonato cori ingiuriosi verso l'opposta tifoseria. L'A.S. Andria Bat ha proposto avverso tale delibera un unico reclamo e non tre diversi reclami come sarebbe stato necessario. La delibera impugnata, come emerge chiaramente dal suo contenuto, racchiude tre fattispecie antiregolamentari del tutto autonome. La Sezione, peraltro, ritiene che, per motivi di economia dei mezzi di tutela, il reclamo possa essere ugualmente esaminato, considerando l'unico atto proposto dalla A.S. Androa Bat come contenente tre distinti reclami anche ai fini della definizione delle relative tasse di reclamo. Ciò premesso, tutte le deduzioni formulate dalla società reclamante in ordine alle tre distinte fattispecie si rivelano prive di fondamento. Non può condividersi, invero, il rilievo di eccessiva gravità della sanzione inflitta al Sig. Greco e di disparità di trattamento con altri casi simili relativi a dirigenti e calciatori, autori di frasi offensive e minacciose nei confronti degli avversari. Secondo la reclamante altri casi simili sarebbero stati puniti dagli organi di giustizia sportiva federali con minore rigore. Il rilievo, che oltretutto è stato formulato in modo del tutto generico ed astratto, non è comunque condivisibile giacchè non tiene conto che ogni caso in cui si è in presenza di comportamenti offensivi o ingiuriosi è soggetto ad una propria autonoma valutazione, comprensiva degli elementi fattuali che lo compongono, spesso diversi, e delle circostanze in cui si sono verificati, di tal che ogni paragone tra singole fattispecie e ogni tentativo di accumunarle si rivelano spesso del tutto arbitrari. Nella specie, il fatto ascritto al Sig. Greco che, come dirigente sportivo, è tenuto ad un comportamento rigidamente rispettoso dei dettami dei regolamenti federali, si rivela particolarmente grave se si tiene conto che lo stess ha rivolto a più riprese ai calciatori della squadra avversaria una frase offensiva (con non tanto larvate minacce di ritorsioni per la gara di ritorno da disputarsi ad Andria) accompagnata da espressioni assai scurrili del tutto irripetibili. La sanzione si rivela dunque adeguata al fatto e quindi in quanto tale non soggetta a comparazioni con altri casi e non merita alcuna riduzione. Si rivelano privi di fondamento anche i rilievi diretti a contestare la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara irrogata al calciatore Cosentino, per avere colpito un avversario a gioco fermo. Dal referto del direttore di gara emerge che il Cosentino ha inferto una "manata" ad un avversario che ha anche a sua volta reagito con un'altra manata" e con spintoni, dando luogo in seguito ad una lite che ha comportato l'espulsione dei due calciatori. Non è quindi attendibile quanto sostenuto dalla reclamante per ottenere la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara secondo cui il gesto ascritto al Cosentino è da ritenere un gesto istintivo e involontario, non qualificabile come atto di violenza. E' inutile rimarcare poi l'assoluta inconsistenza della tesi secondo cui nella specie non si potrebbe configurare alcun atto di violenza in quanto dal gesto del Cosentino non sarebbe derivata alcuna conseguenza lesiva all'avversario. Parimenti ingiustificata è la richiesta di riduzione dell'ammenda irrogata alla società giacchè le persone che indebitamente sostavano davanti agli spogliatoi e che hanno indirizzato al direttore di gara frasi estremamente offensive sono state individuate dall'arbitro nel suo referto come sostenitori della A.S. Andria e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l'accaduto non può, che ascriversi alla mancata sorveglianza dei propri sostenitori da parte della società ospitante. Il comportamento dei sostenitori dell' A.S. Andri Bat, inoltre, che sugli spalti avevano intonato contro sostenitori della squadra avversaria cori offensivi di inaudita volgarità, condita da espressioni fortemente oscene, giustifica da sola l'entità dell'ammenda che, anzi, risulta quantificata in misura minore di quella che sarebbe risultata più adeguata al caso. I tre reclami, in conclusione, sono respinti e sono posti a carico della A.S. Andria le tasse di reclamo ad esse relative. Per questi motivi la C.G.F., in ordine alle tre domande proposte dall’A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani), le respinge Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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