F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 95 BIS, COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 95 BIS, COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011) La A.S.D. Filsport Castellana ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011 con la quale quest’ultima in accoglimento del deferimento della Procura Federale ha comminato nei suoi confronti la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere sig. Filomeno Giuseppe che, in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 95 bis, comma 1 N.O.I.F., aveva acconsentito alla partecipazione della calciatrice De Paolo Teodora alla seduta di allenamento della propria squadra e aveva intrattenuto contatti e/o trattative con la suddetta senza la preventiva autorizzazione scritta della società di appartenenza della stessa A.S.D. Pink Sport Time. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento con o senza rinvio della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale ovvero, in via subordinata, la sua riforma in senso più favorevole, il ricorrente ha dedotto due motivi. Con il primo ha rilevato che la decisione impugnata risulterebbe del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’applicazione della norma sanzionatoria invocata. Con il secondo ha rilevato che il comportamento tenuto dal Presidente della società è stato del tutto corretto in quanto ha offerto ogni contributo finalizzato ad accertare la dinamica degli accadimenti e da ciò conseguirebbe la assoluta estraneità della ricorrente dall’illecito del suo dirigente. All’udienza del 17.11.2011 il legale della società ricorrente ha discusso il ricorso insistendo per il suo accoglimento e la Procura Federale è intervenuta chiedendone il rigetto. Il ricorso va accolto in quanto la norma richiamata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (art. 95 bis N.O.I.F.) per comminare la sanzione è da ritenersi applicabile alle società di calcio professionistiche e dunque non alla società odierna ricorrente, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio Femminile. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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