F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 4) RICORSO DELL’A.S. VALLE GRECANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE NISCEMI GAETANO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 4) RICORSO DELL’A.S. VALLE GRECANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE NISCEMI GAETANO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto, con Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Niscemi seguito gara Serra Alburni/Valle Grecanica del 30.10.2011. La società A.S. Valle Grecanica ha impugnato tale provvedimento motivando la condanna impugnata con la spiegazione che il Niscemi, al termine dell'incontro, liberatosi della maglia, aveva provocato e partecipato ad una rissa, nel corso della quale spingeva un calciatore avversario rivolgendogli espressioni gravemente offensive ed era fuggito poi negli spogliatoi, impedendo così al direttore di gara di notificargli il conseguente provvedimento disciplinare. La descrizione dell' episodio corrisponde alle risultanze emergenti dal rapporto arbitrale, nel quale anzi - più dettagliatamente - veniva chiarito che il predetto calciatore aveva colpito al volto con una manata un avversario e si precisava altresì che, in seguito alla fuga dei due contendenti, il provvedimento di espulsione loro comminato era stato comunicato ai rispettivi capitani. Ciò premesso, la società ricorrente contesta come non corrispondente al vero sia la circostanza che il calciatore sanzionato si fosse tolto la maglia, sia che egli avesse partecipato alla mischia fra le due squadre avversarie, che viene eufemisticamente definita come "assembramento", sia infine che fosse stato autore di uno spintonamento ai danni di un avversario: condotta questa che viene, invece, attribuita al suo avversario, più precisamente indicato nel signor Alfonso Ferraioli: al riguardo allega come mezzo di prova un compact-disc contenente la ripresa dell'intera gara. La predetta doglianza appare prima facie infondata e come tale non può essere accolta, neppure nella richiesta di una integrazione istruttoria. Giova in argomento richiamarsi, anzitutto, all'art. 35 C.G.S., che - com'è noto - offre piena prova circa il contenuto del rapporto arbitrale in merito al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ora è da osservare al riguardo che il rapporto in esame per la sua chiarezza ed inequivocità non lascia aperta nella fattispecie la possibilità di alcun dubbio in merito al reale svolgimento dei fatti contestati ed in particolare ad una conferma in merito alla identificazione del colpevole sanzionato. Sicchè non si ravvisa la utilità di procedere ad ulteriori integrazioni dell' istruttoria, come per esempio sarebbe l'invocato ricorso alle riprese televisive o ad altri filmati, ammesso soltanto per identificare un altro soggetto, quale ammonito, espulso o allontanato... diverso dall'autore dell'infrazione". Sta di fatto, comunque, che nella specie il Niscemi era stato correttamente individuato ed insieme a lui anche il suo avversario, Alfonso Ferraioli, considerato dall'arbitro meritevole di identica riprovazione e punito poi dal Giudice Sportivo con identica penalità. La norma in questione, contenuta all'art. 35, comma l.2 del Codice predetto, appare, del resto a ben riflettere, chiaramente predisposta al solo "fine della irrogazione di sanzioni disciplinari", non per quello della loro disapplicazione. Ed in tal senso offre ulteriore conferma l'esigenza, sancita nella stessa disposizione, che i predetti mezzi di prova "offrano piena garanzia tecnica e documentale". Per cui non sembra in alcun modo possibile invocarne l'utilizzazione nel caso di specie. Né migliori chances avrebbe il richiamo al comma successivo, punto l.3, dello stesso primo comma dell'art. 35, che concerne la facoltà per la società che ha preso parte alla gara, come pure per il suo tesserato, di richiedere l'esame di ''filmati di documentata provenienza" "alfine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro": a parte il requisito che si richiede per l'acquisizione della prova, è da osservare che la facoltà suddetta avrebbe dovuto comunque essere esercitata in base alla normativa in esame, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Nel caso in esame, per di più, si è verificato che, lungi dal tentare di chiarire nell' immediato gli asseriti aspetti controvertibili della vicenda e della valutazione arbitrale, il Niscemi ha preferito rientrare prima del tempo negli spogliatoi, nell'intento evidente di sottrarsi alla identificazione ed alla contestazione relativa alla sua condotta: comportamento questo, oltre tutto, tanto più riprovevole, tenuto conto della carica di vice capitano da lui rivestita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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