F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 7) RICORSO DEL CALC. GIOVANNI CAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CASERTANA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012
7) RICORSO DEL CALC. GIOVANNI CAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CASERTANA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)
Con il ricorso in oggetto il predetto calciatore chiede l'annullamento della impugnata squalifica od almeno, in subordine, una sua equa riduzione in riforma della decisione impugnata, che considera comunque eccessiva nella sua misura rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti. Al riguardo, egli nega di aver intenzionalmente colpito l'avversario con una testata al petto e sostiene di essere caduto in terra a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia in un contrasto con il calciatore Okoroji Henry Ndubueze, il quale avrebbe per il contraccolpo perduto l'equilibrio o addirittura si sarebbe buttato intenzionalmente in terra: nella circostanza egli ammette soltanto di essere del tutto involontariamente finito con la testa contro il suo torace. In sostanza, non si sarebbe trattato nella fattispecie di una reazione intenzionale, ma più semplicemente di un tentativo per allontanare il suo competitore. Invoca, inoltre, a riprova della propria buona fede i suoi meritevoli precedenti di carriera. Senonchè in senso contrario a tale versione dei fatti la relazione dell' Assistente arbitrale, riferisce testualmente che al 40° minuto del secondo tempo il calciatore Giovanni Campo, in reazione ad un fallo subìto con il pallone in giuoco ad opera dell'Okoroji, colpiva quest'ultimo con una testata al petto .. facendolo cadere a terra. Le parole in corsivo corrispondono esattamente a quelle usate nell'atto sopra menzionato ed è appena il caso di ricordare in argomento l'efficacia privilegiata che l'art. 35 C.G.S. attribuisce ai rapporti dell' arbitro, come a quelli degli assistenti in occasione dello svolgimento delle gare. Sicchè ne consegue, allo stato dei fatti e delle loro ufficiali risultanze, l'impossibilità di ammettere una loro diversa e contrastante versione. E con essa, quindi, quella di accogliere in alcuna parte il ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Campo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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