F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. TOLLO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TOLLO 2008/ACQUAESAPONE C5 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 23.12.0211)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012
3) RICORSO DELL’A.S.D. TOLLO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TOLLO 2008/ACQUAESAPONE C5 DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 23.12.0211)
L’A.S.D. Tollo 2008, con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione comminata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque e di cui al Com. Uff. n. 304 Stagione Sportiva 2011/2012 consistente nell’ ammenda di € 1.000,00. La sanzione in discorso veniva irrogata perché un sostenitore di parte ricorrente, penetrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva ingiurie al cronometrista ufficiale, tentando poi di raggiungerlo al termine dell’incontro dopo essere sempre indebitamente penetrato nella zona degli spogliatoi. Assume la ricorrente, a fondamento del proprio gravame, che i fatti si sarebbero svolti in maniera differente da quella refertata e che il detto tifoso non avrebbe arrecato l’ingiuria considerata dalla statuizione impugnata, inducendo i Giudici in errore. In subordine l’A.S.D. Tollo 2008 sollecita la riduzione dell’ammenda. L’impugnazione come sopra motivata suscita dubbi di ammissibilità in quanto sottoscritta dal dirigente accompagnatore e non da legale rappresentate del sodalizio; ritiene tuttavia la Corte di poter prescindere dalla verifica – e quindi dalla pronuncia – in ordine ai poteri del detto dirigente dal momento che il gravame risulta infondato nel merito. I fatti oggetto di valutazione sono stati invero riferiti con particolare precisione da parte del direttore di gara; in base a tale rapporto, anzi, il Giudice Sportivo avrebbe potuto aggravare la sanzione in considerazione del comportamento tenuto dall’aggressore - oltretutto custode dell’impianto in cui si svolgono le gare giocate in casa dall’Associazione ricorrente - nei confronti dell’arbitro, afferrato con forza per la maglietta. Conseguentemente, il ricorso non merita accoglimento anche in relazione alla conclusione subordinata dal momento che la sanzione irrogata appare perfettamente proporzionata alla violazione commessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Tollo 2008 di Tollo (Chieti) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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