F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 19 Gennaio 2012 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO PER LA RIFORMA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE AKIRA YOSHIDA, DEI SIGG.RI GIOVANNI SANTANELLO, GIUSEPPE MORELLO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. AUGUSTA F.C. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 21.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 19 Gennaio 2012 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO PER LA RIFORMA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE AKIRA YOSHIDA, DEI SIGG.RI GIOVANNI SANTANELLO, GIUSEPPE MORELLO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. AUGUSTA F.C. - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 51/CDN del 21.12.2011) La Procura Federale ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 51/CDN del 21.12.2011) nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l'A.S.D. Augusta F.C. direttamente ed oggettivamente responsabile della violazione disciplinare - art. 1,comma 1 in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 C.G.S. per aver utilizzato in due incontri della Serie A del Calcio a 5 il calciatore Yoshida Akira in posizione irregolare perchè privo di tesseramento, sottoscrivendo le relative liste attestanti il contrario - commessa dal suo presidente Santonello Giovanni e dal suo dirigente Morelo Giuseppe,ha ritenuto di non dover infliggere la sanzione richiesta di punti 2 di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda desumibile dall'art. 10, comma 6 C.G.S., bensì quella, meno afflittiva , contemplata dall'art. 18, quantificandola in € 1.000,00 di ammenda. Sostiene che la vicenda andava ricondotta nell'alveo normativo della norma disattesa che, nell'ultima parte, fra le varie condotte antiregolamentari poste in essere in materia di tesseramento perseguibili, punisce anche quella, onnicomprensiva, della partecipazione a competizioni sportive di calciatori che comunque ''non abbiano titolo a prendervi parte''; lamenta altresì che in ogni caso l'ammenda irrogata sarebbe inadeguata rispetto sia alla gravità dell'infrazione consumata sia ai vantaggi che la società ebbe a trarre dall'irregolare utilizzazione. Insiste, infine, per l'accoglimento del gravame o, in subordine,per l'inasprimento della sanzione. Il reclamo è infondato e va respinto. Per inquadrare correttamente il ''thema decidendum'' va anzitutto ricordato che l'originaria contestazione mossa ai deferiti dall'odierno appellante era circoscritta all'avvenuto impiego in posizione irregolare del calciatore Yoshida in due gare, infrazione, questa, già di per sé autonomamente sanzionata con la punizione sportiva ex art. 17, comma 5 lett. b) C.G.S., ed alle conseguenti non veridiche attestazioni sottoscritte dai dirigenti del sodalizio siciliano. Ora, il non aver esteso l'impugnazione alla posizione dei tesserati i quali, se fosse esatta l'impostazione accreditata con i motivi di gravame, sarebbero dovuti incorrere nelle sanzioni ben più pesanti -inibizione per un periodo non inferiore ai due anni - imposte dall'art. 10, comma 9 per i responsabili delle violazioni indicate nel precedente comma 6, omissione, questa cui consegue il formarsi del giudicato sul punto,rende già disagevole la possibilità di accedere alle tesi della reclamante. Ma vi è di più il riferimento al generico inciso inserito nell'ultima parte del comma 6, già citato, che consentirebbe di estendere l'applicabilità della norma a tutte le ipotesi di irregolare utilizzazione,non è condivisibile. Lo stesso disposto, invero, in omaggio al generale principio ermeneutico della ''sedes materiae'', va contestualizzato e letto nell'interno tessuto dell'intero precetto in parola che parla di ''false attestazioni di cittadinanza'', di ''documentazioni false o alterate'', ''di calciatori impiegati sotto falso nome'', di comportamenti cioè tutti contraddistinti da un notevole tasso di fraudolenza. E' evidente quindi che la partecipazione senza titolo perseguita dall'art. 10,comma 6, nelle palesi intenzioni del legislatore federale, non può che fare capo, per essere coordinata ed armonizzata con tutto il dettato normativo che la comprende, ai soli casi in cui detta partecipazione sia stata realizzata con artifizi fraudolenti o con raggiri, di certo non ravvisabili nella semplice non veritiera attestazione di cui alle distinte consegnate agli arbitri. Per mero amore di completezza va aggiunto che conclusioni identiche vanno assunte relativamente alla subordinata ingiustificata sia per quanto detto in precedenza sia perchè l'A.S.D. Augusta, avendo perso ambedue le gare viziate, nessun vantaggio trasse dall'impiego dello Yoshida. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.
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