COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 60 della Società A.S. PALUDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distr. di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 15.12.2011 (squalifica del calciatore LUZZI Sandro fino al 10.10.2012, squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello per DUE gare, squalifica del calciatore AMBROSANO Benito fino al 7.3.2012, squalifica dell’allenatore BARATTO Vincenzo fino al 30.6.2012, inibizione del dirigente SALATINO Salvatore fino al 30.6.2012, ammenda di € 400,00, tenere indenne l’arbitro da eventuali danni e spese se richieste).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 60 della Società A.S. PALUDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distr. di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 15.12.2011 (squalifica del calciatore LUZZI Sandro fino al 10.10.2012, squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello per DUE gare, squalifica del calciatore AMBROSANO Benito fino al 7.3.2012, squalifica dell’allenatore BARATTO Vincenzo fino al 30.6.2012, inibizione del dirigente SALATINO Salvatore fino al 30.6.2012, ammenda di € 400,00, tenere indenne l’arbitro da eventuali danni e spese se richieste). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo proposto per la squalifica per due gare del calciatore Russo Francesco Marcello, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell’art.45, comma 3, lett. a), del C.G.S.; che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara Scala Coeli – Paludi dell’11.12.2011, risulta quanto qui di seguito indicato: - al 40° del II tempo, veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Luzzi Sandro (A.S. Paludi), il quale, nel rientrare negli spogliatoi, rivolgeva al direttore di gara frasi minacciose; - al 45° del II tempo, il calciatore Ambrosano Benito, della medesima società, veniva espulso per avere rivolto dalla panchina al direttore di gara una frase offensiva; lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, entrava in campo togliendosi la maglietta e tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra che provvedevano a trattenerlo; - a fine gara, mentre si accingeva ad uscire dall’impianto sportivo con la propria auto accompagnato da un Carabiniere e da un Vigile Urbano, il direttore di gara veniva avvicinato da “una quindicina di giocatori e dirigenti del Paludi” che lo offendevano e lo minacciavano. Quindi, si allontanava scortato dalle forze dell’ordine e, durante il tragitto, veniva affiancato da alcune auto occupate da calciatori e dirigenti dell’A.S. Paludi che continuavano ad insultarlo e minacciarlo. Alla guida di una delle autovetture il direttore di gara riconosceva l’allenatore dell’A.S. Paludi, Baratta Vincenzo. Dopo una sosta di circa quindici minuti ad un incrocio, su consiglio delle forze dell’ordine, con l’intento di far defluire le automobili in questione, il direttore di gara e la sua scorta riprendevano la corsa, ma, dopo aver percorso circa cinque chilometri, il suddetto ufficiale di gara notava nuovamente le auto di cui sopra (ed, in particolare, quella guidata dal Baratta), che procedevano ad andatura lentissima col chiaro scopo di attendere il sopraggiungere dell’autovettura del direttore di gara. Su invito dei Carabinieri, l’arbitro si fermava per una ventina di minuti circa per consentire a tali auto di guadagnare strada, trascorsi i quali l’arbitro veniva lasciato dalla scorta, proseguendo il viaggio di ritorno da solo. Giunto a pochi chilometri da Mirto, il direttore di gara notava di essere inseguito da almeno tre delle auto con i calciatori del Paludi che gli lampeggiavano e lo superavano, per poi rallentare col chiaro intento di frenarne la corsa. Una delle auto affiancava in corsa l’autovettura dell’arbitro e dal finestrino anteriore destro, il calciatore dell’A.S. Paludi, Luzzi Sandro, riconosciuto dal direttore di gara e già citato in precedenza, colpiva con un violento pugno la carrozzeria dell’auto dell’arbitro; la stessa auto tentava, in tre occasioni, “con manovre molto pericolose ed azzardate”, come quella di procedere zigzagando, di fare uscire di strada l’autovettura del direttore di gara, costringendo quest’ultima a procedere ad una velocità molto elevata, a causa della quale sbandava leggermente, uscendo dalla carreggiata stradale ed invadendo il terrapieno sulla parte destra; tale circostanza provocava la deformazione del cerchio della ruota destra, a seguito della quale l’automobile cominciava a vibrare vistosamente. L’inseguimento durava fino a Rossano, laddove l’arbitro si rifugiava nella locale Caserma dei Carabinieri, precedentemente già allertata dallo stesso. Solo intorno alle 18,15, l’ufficiale di gara in questione poteva far ritorno a casa, dopo l’avvenuta verbalizzazione di quanto accaduto alle forze dell’ordine. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti testé riportati, assumeva le seguenti decisioni nei confronti della società A.S. Paludi (cfr. C.U. n.18 del 14/12/2011 della Delegazione Distrettuale di Rossano): 􀀹 squalifica del calciatore Luzzi Sandro fino al 10 ottobre 2012; 􀀹 squalifica del calciatore Ambrosano Benito fino al 07 marzo 2012; 􀀹 squalifica dell’allenatore Baratta Vincenzo fino al 30 giugno 2012; 􀀹 inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.19 del CGS al dirigente accompagnatore, Salatino Salvatore, fino al 30.6.2012; 􀀹 ammenda di € 400,00 alla società A.S. Paludi per responsabilità oggettiva; 􀀹 tenere indenne l’arbitro da eventuali danni e spese se richieste. La reclamante nega il verificarsi di tutti i fatti riportati nel rapporto arbitrale, sia quelli avvenuti in campo che quelli successivi, sostenendo addirittura che gli stessi sarebbero frutto della “fantasia e cattiveria” del direttore di gara, che avrebbe agito con “molta premeditazione” nei confronti della società in questione. Dalle argomentazioni svolte nel reclamo non emergono, però, elementi tali da poter confutare il referto arbitrale che costituisce prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.) e che non offre spazio a censure di sorta, delineando in maniera chiara, precisa e circostanziata i fatti verificatisi. Così come non può essere accolta la richiesta di ridurre le sanzioni che appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti verificatisi. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s’impugna la squalifica del calciatore RUSSO Francesco Marcello; rigetta nel resto e dispone incamerasi la tassa.
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