COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. BERNARDIS Paolo, allenatore della A.S.D. CORMOR CALCIO (campionato di terza categoria – Gir. B) in merito alla sanzione della inibizione fino al 01.02.2012 (in C.U. n° 20 dd. 14.12.2012 del Comitato Provinciale di Udine).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. BERNARDIS Paolo, allenatore della A.S.D. CORMOR CALCIO (campionato di terza categoria - Gir. B) in merito alla sanzione della inibizione fino al 01.02.2012 (in C.U. n° 20 dd. 14.12.2012 del Comitato Provinciale di Udine). Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 14 dd. 14.12.2011 del Comitato provinciale di Udine il G.S.T. infliggeva al sig. BERNARDIS Paolo la sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività fino al 01.02.2012 (tenuto conto della sosta invernale)” in quanto “allontanato per essere entrato in campo senza autorizzazione a gioco fermo per protestare contro l'arbitro, millantava di poterlo perseguire con una azione legale” (fatti avvenuti in data 11.12.2011, durante la gara Cormor - Nuova Sandanielese). Con reclamo di data 20.12.2011 il BERNARDIS impugnava tale decisione, chiedendo in via principale l'annullamento o la revoca del provvedimento sanzionatorio in oggetto, ed in via subordinata la riduzione dello stesso. A sostegno delle proprie richieste, il BERNARDIS preliminarmente contestava la legittimità formale del provvedimento impugnato, posto che, ha scritto, la sanzione della inibizione può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei “dirigenti, soci o non soci”. Il reclamante infatti evidenziava di avere ricoperto la posizione di allenatore (come documentalmente provato dalla distinta di gara), sicché, a suo dire, una simile sanzione nei suoi confronti era da considerarsi illegittima e priva di efficacia. Il BERNARDIS inoltre contestava la decisione del G.S.T. anche nel merito, lamentandone l'eccessiva asprezza e fornendo una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme da quanto riportato nel referto di gara. Il reclamante sosteneva che il suo ingresso nel terreno di gioco era stato determinato dalla necessità di assistere un proprio calciatore che aveva subito un grave infortunio, tale da renderne necessario il trasporto all'ospedale in ambulanza, dove gli veniva riscontrata una grave lussazione alla spalla (come provato dal referto medico allegato al reclamo). Precisava altresì che aveva ritenuto di intervenire in quanto, svolgendo professionalmente l'attività di paramedico, aveva immediatamente percepito la gravità dell'accaduto e la sua principale preoccupazione era quella di fornire una adeguata assistenza al calciatore. Quanto al diverbio col Direttore di Gara, asseriva che lo stesso era scaturito dalla sua opposizione alla richiesta dell'Arbitro di spostare il calciatore dal terreno di gioco per riprendere celermente la gara. Il reclamante esponeva infatti di aver preteso che l'infortunato non fosse sollevato dal terreno fino all'intervento dell'ambulanza, al fine di evitare che le sue condizioni potessero peggiorare, precisando di avere agito esclusivamente mosso dalla volontà di tutelare l'integrità fisica del ragazzo. Negava comunque di avere pronunciato nei confronti dell'arbitro le frasi che gli erano state addebitate e, in ogni caso, rilevava come le stesse, anche nella forma in cui erano state refertate dal Direttore di Gara, non apparivano offensive, o comunque di gravità tale da giustificare una sanzione così afflittiva come quella irrogata dal G.S.T. All'udienza del 05.01.2012 il sig. BERNARDIS, assistito da un legale, esponeva nuovamente la propria versione dei fatti alla C.D.T. e, richiamandosi integralmente al reclamo, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Preliminarmente, la C.D.T. rileva come l'irrogazione della sanzione della “inibizione”, in luogo della “squalifica”, sia frutto di un errore di trascrizione in Comunicato Ufficiale del provvedimento del G.S.T. (il quale, correttamente, aveva disposto la “squalifica”, e non l’inibizione fino al 01.02.2012). Entrando nel merito della questione il reclamo è comunque parzialmente fondato, e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. La mera negazione di avere proferito nei confronti dell'arbitro le frasi riportate in referto non è sufficiente a mettere in dubbio la veridicità di quanto indicato nel rapporto, attesa la fede privilegiata che l'ordinamento sportivo riconosce ai rapporti del Direttore di Gara (ex art. 35/1 C.G.S.). Ciò nonostante, la sanzione in concreto irrogata appare effettivamente eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal BERNARDIS. L'ingresso sul terreno di gioco, pur costituendo un illecito disciplinare, era stato infatti dettato dalla volontà del BERNARDIS di fornire una adeguata assistenza al calciatore infortunato, attesa la sua qualifica professionale di paramedico. L’Arbitro può avere equivocato ritenendo che l’intervento dell’allenatore fosse finalizzato a prendere tempo per impedire che la gara giungesse al termine con illuminazione adeguata, data l’ora tarda. Occorre poi rilevare come il tenore del referto rifletta un contegno irriguardoso dell’allenatore nei confronti dell'Arbitro, ma non abbia descritto comportamenti ingiuriosi né offensivi. Allo stesso modo, le frasi rivolte al Direttore di Gara assumono minore rilevanza nel contesto in cui sono avvenute, atteso lo stato di preoccupazione che il BERNARDIS provava per le condizioni del suo calciatore. Alla luce di quanto esposto, sanzione equa e giusta da irrogare al reclamante appare essere quella riportata in dispositivo. P.Q.M. La C.D.T., in riforma dell'impugnato provvedimento, revoca la sanzione dell’inibizione ed infligge al sig. BERNARDIS Paolo (A.S.D. CORMOR CALCIO) la sanzione della squalifica per due gare, da scontarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, e dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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