COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RE COLLATINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1.12.2011 (Gara: RE COLLATINO – VIS CAVE del 27.11.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RE COLLATINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1.12.2011 (Gara: RE COLLATINO – VIS CAVE del 27.11.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: la Società reclamante contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di prima istanza con le quali le è stata ufficialmente inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, le squalifiche ai calciatori BERARDI ALESSANDRO fino al 30.6.2012, CARRABETTA MAURO fino al 30.11.2012, GABRIELLI DANIELE fino al 31.12.2015, LASCARO SIMONE fino al 31.3.2012, TRAVISANO EMANUELE squalifica per 5 gare, all’allenatore TORRICELLO ALBERTO la squalifica fino al 30.6.2012, e l’inibizione al Dirigente BOSSI WALTER fino al 31.1.2012. La contestazione si basa sulle argomentazioni della ricorrente volte a minimizzare il comportamento dei propri tesserati e sostenitori, riducendo il tutto a sole proteste sia pure eccessive da parte loro ed a porre in luce contraddizioni nella direzione della gara. E’ stato letto il referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) che presenta una descrizione dei fatti totalmente difforme dagli assunti della Società RE COLLATINO. Infatti, da quanto contenuto nel rapporto dell’arbitro, si rileva che al 24mo del II tempo, dopo l’espulsione del calciatore TRAVISANO EMANUELE, questi assumeva una condotta gravemente offensive e minacciosa nei confronti del Direttore di gara, che veniva attorniato dalla quasi totalità dei calciatori della Società RE COLLATINO, tra i quali lo stesso individuava: BERNARDI ALESSANDRO che lo strattonava con forza facendolo barcollare; LASCARO SIMONE che lo spintonava facendolo indietreggiare; CARABETTA MAURO il quale, in due occasioni, tentava di colpire l’arbitro anche con una pallonata senza riuscirvi per la schivata di quest’ultimo; GABRIELLI DANIELE che spintonava l’arbitro facendogli perdere l’equilibrio e subito dopo lo colpiva con una violenta testata al capo, causandogli dolore e momentaneo stato confusionale. In tali circostanze, i sostenitori locali, rivolgevano frasi offensive e minacciose al Direttore di gara, tentando di scavalcare la rete di recinzione e l’allenatore TORRICELLI ALBERTO gli rivolgeva espressioni gravemente offensive e minacciose, e tentava di colpirlo con un pugno, fortunatamente schivato. A tal punto l’arbitro, raggiunti gli spogliatoi, rientrava sul terreno di gioco a seguito di minacce e proseguiva la gara pro forma, ritenendola sospesa definitivamente al 26mo del II tempo ed astenendosi, per motivi di sicurezza, dal notificare l’espulsione ai predetti tesserati. Alla fine dell’incontro il Dirigente BOSSI WALTER chiedeva all’arbitro di non menzionare l’espulsione di un calciatore, all’atto del ritiro dei documenti, gli rivolgeva offese. L’arbitro, lasciato l’impianto sportivo dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine,era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dove veniva repertato con una prognosi di giorni 7 s.c. Tutti questi episodi sono stati puntualmente confermati dall’arbitro, sentito da questo Organo di Giustizia Sportiva in sede di supplemento di referto. Questa Commissione, peraltro, è dell’avviso che le squalifiche inflitte ai calciatori BERARDI, LASCARO e CARABBETTA possano essere lievemente ridimensionate stante la sostanziale assenza di gravi conseguenze nei confronti dell’arbitro. Da quanto esposto, considerate ininfluenti le doglianze della ricorrente riguardo ai rimanenti tesserati, questa Commissione stessa, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 105 del 15.12.2011. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società RE COLLATINO, riducendo le squalifiche ai calciatori BERARDI ALESSANDRO al 30.4.2012, LASCARO SIMONE al 15.2.2012 e CARABETTA MAURO al 30.9.2012. Rimangono confermate le squalifiche inflitte ai calciatori GABRIELLI DANIELE e TRAVISANO EMANUELE. La tassa reclamo va restituita.
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