COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI 1957 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE STARNINO MARCO, FINO AL 30.1.2012 A CARICO DEI CALCIATORI GARGANO MIRKO, DI CARLO EMILIANO E FICARA LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 5.1.2012 – Gara amichevole)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI 1957 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE STARNINO MARCO, FINO AL 30.1.2012 A CARICO DEI CALCIATORI GARGANO MIRKO, DI CARLO EMILIANO E FICARA LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 5.1.2012 – Gara amichevole) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ricorrente preliminarmente fa presente di censurare il comportamento dei propri calciatori, ponendo come attenuante la rivalità particolarmente accese tra le due squadre e l’importanza della posta in palio, trattandosi di una finale di un Torneo. Ritiene comunque eccessive le sanzioni comminate a carico dei calciatori DI CARLO EMILIANO, FICARA LUCA e GARGANO MIRCO in relazione ai loro comportamenti tenuti dai predetti nella gara in questione. La reclamante invece per quanto attiene la sanzione inflitta al calciatore STARNINO MARCO ritiene la stessa alquanto eccessiva in quanto lo STARNINO ha mantenuto un atteggiamento particolarmente di protesta ma non di natura violenta nei confronti dell’arbitro e che, a fine gara, a seguito degli sfotto’ degli avversari, faceva salire maggiormente la tensione. Pone in evidenza la reclamante, che lo STARNINO dopo essere uscito dallo spogliatoio per bere, trovando casualmente la terna arbitrale avanti alla fontanella, ha spostato con un gomito il Direttore di gara per farsi largo, senza però usare violenza nei confronti dello stesso. Quindi, alla luce di tutto ciò, chiede la Società GIARDINETTI una rivisitazione della sanzione inflitta al proprio calciatore. Letti gli atti ufficiali, questa Commissione è dell’avviso che le sanzioni comminate ai calciatori DI CARLO EMILIANO (offendeva ripetutamente ed irrideva l’arbitro), FICARA LUCA (per aver rivolto espressioni offensive all’arbitro) e GARGANO MIRCO (per comportamento gravemente sleale e offensivo nei confronti dell’arbitro) siano del tutto congrue rispetto ai comportamenti da loro tenuti nella gara in oggetto. Va rivisitata la sanzione inflitta al calciatore STARNINO MARCO in quanto, da una analisi più approfondita, si può ragionevolmente considerare che l’atteggiamento del calciatore non è stato di particolare violenza, tanto che l’arbitro non ha subito alcuna menomazione fisica, sia in occasione dello spintonamento, sia in occasione della leggera spallata, ma si è semplicemente trattato di una eccessiva reiterata protesta certamente censurabile, sotto il profilo sportivo. La sanzione stessa va pertanto ridimensionata entro limiti di minore entità e rapportata secondo gli abituali parametri adottati in simili circostanze dagli Organi di Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo la squalifica a carico del calciatore STARNINO MARCO al 31.3.2012. Di confermare le squalifiche a carico dei calciatori DI CARLO EMILIANO, FICARA LUCA e GARGANO MIRCO fino al 30.1.2012. La tassa reclamo va restituita.
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