DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°82 del 18/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NUOVA COSENZA CALCIO SRL – ADRANO CALCIO 2010

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°82 del 18/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NUOVA COSENZA CALCIO SRL - ADRANO CALCIO 2010 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Adrano calcio con il quale viene dedotta la irregolare posizione del calciatore Longobardi Giovanni nella gara di cui all'oggetto per essere stata violata la disposizione di cui all'art.114 NOIF non essendo decorsi almeno 30 giorni tra l'ultima gara disputata da calciatore professionista e il proprio tesseramento presso la LND e per avere, il suddetto calciatore, in violazione dell'art.117 NOIF effettuato due rescissioni di contratto ed un terzo nuovo tesseramento con società della LND; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Nuova CosenzaCalcio; Il reclamo è infondato: l’'ufficio tesseramenti della LND, su richiesta di questo Giudice Sportivo, con nota del 9 gennaio 2012, ha certificato che il calciatore Longobardi Giovanni risulta tesserato per la società Nuova Cosenza Calcio a decorrere dal 17/12/2011 e non come asserito dalla reclamante dal 16/12/2011; - Considerato che l'ultima gara da professionista disputata dal Longobardi con la società Aversa Normanna risale al 16/11/2011, ( Aversa Normanna - Fondi), ne consegue che il suddetto calciatore aveva pieno titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe; PQM Delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara Nuova Cosenza – Adrano Calcio 1-0 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Adrano Calcio
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