COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELLENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 19 DEL 15.12.2011 (GARA: CELLENO – ORATORIO GRANDORI CALCIO del 10.12.2011 – Campionato C5 Femminile Serie D Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELLENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. 19 DEL 15.12.2011
(GARA: CELLENO – ORATORIO GRANDORI CALCIO del 10.12.2011 – Campionato C5 Femminile Serie D Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società CELLENO si doglia della sanzione della perdita della gara inflittale dal Giudice di Prima istanza, non riconoscendo alcun motivo valido per la decisione dell’arbitro, relativa alla sospensione dell’incontro e chiede quindi il ripristino del risultato sul campo nonché la revoca dell’ammenda ;
esaminati gli atti ufficiali da cui si rileva che, al di fuori delle gravi intemperanze dei sostenitori locali nei confronti delle calciatrici della squadra avversaria, non si sono verificati episodi atti a minare l’incolumità dell’arbitro e dei tesserati e tali, quindi, da giustificare la fine anticipata della gara, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società CELLENO revocando la sanzione della perdita della gara e ordinandone la ripetizione con la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Viterbo per quanto di competenza.
Rimane confermata l’ammenda di € 200 correttamente comminata per il comportamento dei sostenitori della ricorrente.
La tassa reclamo va restituita.
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